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Sentenza

Sentenza n. 598/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - in parte qua, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 5 del 18.2.2022, pubblicata sul BURL il 22.6.2022, avente ad oggetto “Nuovo Documento di Piano, variante generale al Piano dei Servizi, al Piano delle Regole, alla componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. - esame osservazioni e controdeduzioni - approvazione definitiva”, laddove ha introdotto la previsione di un parcheggio pubblico insistente sul parco dei ricorrenti; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso e, in particolare, della deliberazione di C.C. del Comune di Castione della Presolana n. 15 del 29.6.2021, di adozione della variante generale al PGT.

Giustizia amministrativa202200781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione consiliare di approvazione definitiva della variante generale al PGT, nella parte in cui ha destinato a parcheggio pubblico una porzione di 1.812 mq del parco dei ricorrenti, trasformandone la destinazione urbanistica da residenziale a servizi pubblici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la variante generale al PGT deducendo, anzitutto, la violazione dell'art. 9 Cost. e della normativa regionale lombarda sulla riduzione del consumo di suolo e sulla rigenerazione urbana, nonché difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e manifesta illogicità, sostenendo che la previsione del parcheggio avrebbe comportato l'eliminazione di un parco secolare invece di privilegiare aree già urbanizzate, degradate o dismesse. Hanno inoltre dedotto violazione degli artt. 42 e 97 Cost., disparità di trattamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, assumendo che la destinazione a parcheggio fosse incompatibile con gli obiettivi della variante di tutela delle ville storiche e dei relativi parchi. Con il terzo motivo hanno contestato la sottodimensionata dotazione di parcheggi posta a fondamento della scelta comunale, deducendo difetto di istruttoria, violazione della proporzionalità, carenza di motivazione, illogicità manifesta ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto la zona sarebbe già dotata di parcheggi sufficienti. Con il quarto motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 13 l.r. Lombardia n. 12/2005 per carente motivazione sulle osservazioni presentate in sede di formazione della variante. Con il quinto e il sesto motivo hanno sostenuto che il vincolo a servizi pubblici avesse natura sostanzialmente espropriativa e che il sistema dei diritti edificatori compensativi previsto dal PGT fosse meramente teorico, privo di criteri certi per l'individuazione delle aree di atterraggio e sostitutivo dell'indennità di esproprio in violazione dell'art. 11 l.r. Lombardia n. 12/2005, dell'art. 42 Cost. e del d.P.R. n. 327/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto per errori di fatto, abnorme illogicità o manifesta irrazionalità; la destinazione della singola area non richiede, di regola, una motivazione specifica ulteriore rispetto ai criteri generali posti a base del piano. Ha escluso che i proprietari vantassero un affidamento qualificato alla conservazione della precedente destinazione urbanistica, non risultando convenzioni urbanistiche, giudicati o altre situazioni eccezionali idonee a fondarlo. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati: la l.r. Lombardia n. 31/2014 impone di orientare prioritariamente gli interventi verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse, ma non vieta in assoluto la destinazione di aree verdi; nella zona non risultavano disponibili aree alternative idonee e la previsione del parcheggio era funzionale alla pedonalizzazione e alla vivibilità del centro storico. La tutela dei parchi prevista dalla variante non escludeva il bilanciamento con superiori interessi pubblici. La doglianza sulla presenza di parcheggi già esistenti non dimostrava l'illogicità della scelta programmatoria, che può anticipare future esigenze territoriali. Anche la censura ambientale è stata respinta, poiché la variante era stata sottoposta a VAS con esito positivo e l'asserita cementificazione era meramente ipotetica, non essendo ancora stato approvato un progetto esecutivo e potendo il parcheggio essere realizzato con modalità compatibili con le alberature e con soluzioni verdi. Il quarto motivo è stato respinto perché le osservazioni dei privati costituiscono apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede una motivazione analitica; nel caso concreto il Comune aveva indicato la carenza di spazi di sosta nella zona prossima al nucleo storico e la funzione di sostegno alla pedonalizzazione. Il quinto e il sesto motivo sono stati respinti perché la perequazione compensativa prevista dall'art. 11 l.r. Lombardia n. 12/2005 costituisce una facoltà discrezionale dell'amministrazione e i diritti edificatori compensativi rappresentano un'alternativa all'indennità pecuniaria, non un sostituto obbligatorio imposto al proprietario. Le NTA prevedevano diritti edificatori trasferibili negli ambiti di trasformazione e nelle zone edificabili, nonché un registro comunale dei diritti edificatori. La mancata individuazione puntuale delle aree di atterraggio nello strumento generale non rendeva illegittima la previsione, potendo la concreta individuazione avvenire mediante un successivo procedimento. Qualora il trasferimento risultasse impraticabile o non fosse voluto, il proprietario avrebbe comunque diritto alla corresponsione dell'indennità di esproprio. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 9 Cost.

    La tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice ha ritenuto che la scelta urbanistica potesse bilanciare tali interessi con l'interesse pubblico alla pedonalizzazione e alla dotazione di parcheggi.

  • artt. 42 e 97 Cost.

    Le censure relative alla proprietà privata, all'imparzialità e alla proporzionalità non hanno evidenziato un esercizio irragionevole o arbitrario del potere pianificatorio.

  • l. reg. Lombardia n. 31/2014

    gli strumenti di governo del territorio (…) orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o di smesse (…)

    Il criterio di priorità per le aree già urbanizzate, degradate o dismesse non costituisce un divieto assoluto di trasformare un'area verde; la scelta è legittima se non risultano disponibili alternative idonee.

  • l. reg. Lombardia n. 18/2019

    È stata richiamata dai ricorrenti nel quadro della disciplina regionale sulla rigenerazione urbana, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della scelta urbanistica è stata ritenuta sufficiente alla luce dei criteri generali della variante e delle ragioni espresse dal Comune sul fabbisogno di parcheggi e sulla pedonalizzazione.

  • art. 13 l. reg. Lombardia n. 12/2005

    La disposizione non impone una motivazione analitica sul rigetto delle osservazioni dei privati; è sufficiente che esse siano esaminate e confrontate con gli interessi generali del piano.

  • art. 11 l. reg. Lombardia n. 12/2005

    La perequazione o compensazione urbanistica è una facoltà rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione; i diritti edificatori compensativi possono costituire una modalità alternativa di remunerazione rispetto all'indennità pecuniaria.

  • d.P.R. n. 327/2001

    La previsione di diritti edificatori compensativi non esclude il diritto all'indennità di esproprio quando l'alternativa edificatoria non sia concretamente praticabile o non sia accettata dal proprietario.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata da remoto nell'ambito dell'udienza straordinaria per lo smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Le scelte contenute negli strumenti urbanistici generali esprimono ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per errori di fatto, manifesta illogicità o abnorme irrazionalità; la destinazione di una singola area non richiede, di regola, una motivazione ulteriore rispetto ai criteri generali del piano.
  • La normativa che impone di orientare prioritariamente le trasformazioni verso aree già urbanizzate, degradate o dismesse non vieta in assoluto la trasformazione di aree verdi: la destinazione di un'area verde può essere legittima quando, nell'ambito della pianificazione, non risultino disponibili alternative idonee e la scelta persegua un interesse pubblico specifico.
  • La generica aspettativa del proprietario alla conservazione della precedente destinazione urbanistica è recessiva rispetto al potere pianificatorio; una motivazione rafforzata è necessaria soltanto in presenza di un affidamento qualificato derivante, tra l'altro, da convenzioni urbanistiche, accordi, giudicati o altre situazioni specificamente tutelate.
  • Le osservazioni presentate dai privati durante il procedimento di formazione dello strumento urbanistico costituiscono apporti collaborativi e non rimedi giuridici; il loro rigetto non richiede una confutazione analitica, essendo sufficiente che l'amministrazione le abbia esaminate e abbia indicato la loro incompatibilità con gli interessi generali perseguiti dal piano.
  • I diritti edificatori compensativi possono costituire una modalità alternativa all'indennità pecuniaria per la sottrazione dell'area alla disponibilità privata, ma non possono privare il proprietario dell'indennità di esproprio quando il trasferimento dei diritti sia concretamente impossibile o non sia da lui scelto.
  • Lo strumento urbanistico generale può individuare in termini generali le aree o categorie di aree di possibile atterraggio dei diritti edificatori compensativi, demandando a un successivo procedimento la concreta localizzazione; l'istituzione di un registro dei diritti edificatori contribuisce a rendere attuabile il meccanismo compensativo.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiDichiarazione di pubblica utilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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