Sentenza n. 8137/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 25 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento, presentata il 25 giugno 2025, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante fosse decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico. Il Ministero si è costituito senza fornire una definizione della domanda. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha rilevato che il Ministero non si era pronunciato sulla domanda del 25 giugno 2025 e non aveva neppure richiesto integrazioni documentali. Ha quindi ritenuto violato sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine speciale previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo è stato individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, senza compenso, da esercitare entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso integra il silenzio-inadempimento, quando l’Amministrazione è tenuta a provvedere su una formale istanza.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica professionale deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 32, comma 3, c.p.a.
Il giudice, nell’accogliere l’azione avverso il silenzio, assegna all’Amministrazione un termine per provvedere e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l’adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento e a fondare l’azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo è di quattro mesi dalla domanda.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi anticipazione del contenuto della decisione amministrativa.
- In caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine giudiziale, il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione.
- Nel definire il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione deve rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e i principi elaborati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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