Cassazione Penale, Ordinanza n. 13234/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo dedotto mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una rilettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la responsabilità penale non fosse desumibile al di là di ogni ragionevole dubbio. La censura, però, si risolveva nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie e di una rivalutazione del compendio di fatto già esaminato dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla guida in stato di ebbrezza.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato per ribadire che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura degli elementi di fatto né una nuova valutazione delle prove.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Indicata come intervento legislativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutare la natura del controllo di legittimità sulla motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del merito o una diversa lettura del compendio probatorio, poiché l'apprezzamento dei fatti è riservato al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo quando si denunci un effettivo deficit logico-giuridico della motivazione, non quando ci si limiti a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti più favorevole all'imputato.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con l'iter argomentativo della sentenza impugnata; in difetto, se si limita a contestare genericamente la valutazione delle prove, è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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