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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19538/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da alcuni figli del defunto per ottenere la declaratoria di nullità di un testamento pubblico con cui uno di essi era stato istituito erede universale, deducendo l'incapacità naturale del testatore al momento della redazione dell'atto e chiedendo inoltre la ricostruzione dell'asse ereditario, la riduzione delle donazioni compiute in vita e lo scioglimento della comunione ereditaria. In primo grado era stata disposta una CTU medico-legale per verificare la capacità di intendere e di volere del testatore; il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata l'incapacità. In appello gli attori avevano censurato la nullità della CTU e la validità del testamento, ma la Corte d'Appello aveva respinto il gravame. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: (1) nullità della CTU per irregolarità delle proroghe, eccessiva durata delle operazioni e deposito cartaceo dell'elaborato; (2) nullità della CTU per asserita violazione del contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, per mancata audizione di medici curanti e per mancato confronto con i consulenti di parte; (3) nullità della CTU e della sentenza per asserita adesione acritica alla perizia, mancato esame di documenti e richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie circa l'incapacità del testatore; (4) nullità/annullabilità della sentenza per violazione delle norme sulla prova e dell'art. 591 c.c., sostenendo che la documentazione medica dimostrasse uno stato permanente di incapacità già da anni prima del testamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, osservando che le irregolarità denunciate nello svolgimento della CTU non erano invalidanti perché, al più, avrebbero giustificato rimedi endoprocessuali e non la rinnovazione ex post delle operazioni; che il contraddittorio nella consulenza risultava rispettato poiché vi erano stati momenti di confronto con i consulenti di parte e le osservazioni difensive erano state esaminate dal CTU; che le ulteriori doglianze tendevano in realtà a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 591 c.c.

    Richiamato come norma sulla capacità di testare: la censura di incapacità naturale del testatore non è stata accolta perché la documentazione medica non ha dimostrato con sufficiente certezza uno stato di incapacità al momento della redazione del testamento, né una incapacità totale e permanente sin da epoca anteriore.

  • art. 2697 c.c.

    Evocato dai ricorrenti per sostenere il diverso riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prova presuntiva; la Corte non ha ravvisato violazioni, osservando che si chiedeva una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per dedurre violazione del contraddittorio, ma la Corte ha escluso che nello svolgimento della CTU vi siano state attività svolte senza adeguato confronto tra ausiliari e consulenti di parte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la durata irragionevole della CTU; la Corte ha escluso che le irregolarità temporali o formali determinassero nullità dell'elaborato.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato insieme ad altre norme processuali per sostenere l'omesso esame delle osservazioni di parte; la Corte ha ritenuto che tali osservazioni fossero state in realtà considerate.

  • art. 152 c.p.c.

    Richiamato per le censure sulle proroghe e sui tempi della consulenza tecnica; la Corte ha affermato che eventuali irregolarità non producevano nullità dell'elaborato già formato e depositato nel contraddittorio.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 152 e 154 c.p.c. per contestare la gestione temporale della CTU; la Corte ha escluso effetti invalidanti ex post.

  • art. 154 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina delle proroghe dei termini nella CTU; la Corte ha considerato le eventuali irregolarità non idonee a determinare nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per sostenere la nullità processuale derivante dalle dedotte violazioni; la Corte ha negato che vi fosse stato un concreto pregiudizio al contraddittorio o alla difesa.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità delle attività peritali; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per farne derivare invalidità della consulenza.

  • art. 161 c.p.c.

    Evocato nel quarto motivo per sostenere la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a contestare il merito della valutazione delle prove.

  • art. 162 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 161 c.p.c. per denunciare nullità/annullabilità della sentenza; la Corte non ha ravvisato vizi processuali decisivi.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'attività del consulente e dei suoi ausiliari; la Corte ha affermato che il contraddittorio era comunque rispettato anche mediante momenti intermedi di confronto.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento di deposito e osservazioni alla CTU; la Corte ha escluso che le modalità seguite integrassero nullità.

  • art. 196 c.p.c.

    Evocato per sostenere la nullità della consulenza; la Corte ha ritenuto che le critiche riguardassero in realtà il merito della valutazione tecnica.

  • art. 201 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare vizi della CTU; la Corte ha escluso la violazione delle norme sul procedimento peritale.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha osservato che molte censure, pur prospettate come violazioni di legge o nullità, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per affermare la sufficienza dell'esposizione dei fatti e dei motivi nel ricorso, ritenuto complessivamente conforme ai requisiti di forma-contenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Le irregolarità nello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio non producono automaticamente nullità dell'elaborato: occorre che incidano concretamente sul contraddittorio o sul contenuto conclusivo della consulenza.
  • Le doglianze sulla CTU devono distinguere tra vizi procedurali effettivamente lesivi e semplici irregolarità gestibili con rimedi endoprocessuali; non è consentito chiedere in cassazione la rinnovazione della consulenza solo per ottenere un diverso esito di merito.
  • Il contraddittorio nella consulenza tecnica può ritenersi rispettato anche senza partecipazione continua a ogni singola attività, purché vi siano momenti intermedi di confronto adeguati alla complessità dell'incarico e le osservazioni delle parti siano prese in considerazione dal consulente.
  • La censura di omesso esame di documenti o di adesione acritica alla CTU è inammissibile quando, nella sostanza, mira a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e della credibilità delle evidenze tecniche.
  • In tema di impugnazione del testamento per incapacità naturale, la prova deve essere concreta e specifica con riferimento al momento della redazione dell'atto; la mera allegazione di una patologia o di un deterioramento cognitivo non basta se non consente di affermare con sufficiente certezza l'incapacità al tempo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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