Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 391/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa misura cautelare del provvedimento, emesso dal Comune di Milano in data 4 ottobre 2024, di diniego all''istanza di occupazione di suolo pubblico presentata dalla ricorrente (codice 00002/20231215/22457/24754 del 18 dicembre 2023), connessa all''esercizio di attività commerciale in via Marco (San) al civico n. 38; per quanto possa occorrere, della comunicazione dei motivi ostativi del 5 maggio 2024, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ivi compresi il parere negativo rilasciato dalla Polizia locale, richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi del 5 maggio 2024, il parere condizionato rilasciato dall''Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro urbano, richiamato nella comunicazione dei motivi ostativi del 5 maggio 2024, il parere negativo della Polizia locale rilasciato in esito alle osservazioni presentate dall''interessato in risposta al preavviso di diniego, richiamato nel provvedimento di diniego del 5 ottobre 2024, i verbali di sopralluogo del 15 marzo 2024 e del 27 agosto 2024, il documento tecnico operativo sulle occupazioni di suolo pubblico leggere, semirigide e con dehors del Comune di Milano, nella parte in cui prevede che «in presenza di piste ciclabili o sosta, l''occupazione deve distanziarsi dalle stesse di almeno 0,70 m per garantire la sicurezza e la discesa dal mezzo», senza chiarire che tale disposizione si applica unicamente nelle ipotesi di piste ciclabile "a livello" dell''area oggetto di occupazione.

Giustizia amministrativa202403079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di occupazione di suolo pubblico connessa all'esercizio di attività commerciale, nonché atti presupposti e pareri richiamati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Milano sull'istanza di occupazione di suolo pubblico presentata per un'area connessa all'esercizio di un'attività commerciale. Sono stati contestati anche la comunicazione dei motivi ostativi, i pareri negativi della Polizia locale, il parere condizionato dell'Area Governo del Territorio, Arredo e Decoro urbano, i verbali di sopralluogo e il documento tecnico operativo comunale sulle occupazioni di suolo pubblico. In particolare, la ricorrente ha censurato la previsione secondo cui, in presenza di piste ciclabili o sosta, l'occupazione deve mantenere una distanza minima di 0,70 metri, sostenendo che tale disposizione non chiarirebbe adeguatamente la propria applicazione alle sole piste ciclabili poste a livello dell'area oggetto di occupazione. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di legittimità dedotti né il contenuto della precedente ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia e ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato alla società ricorrente di dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione di merito e, in caso positivo, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto mediante una breve memoria, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato al Comune di Milano di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio è quindi rimasto interlocutorio, senza decisione sull'annullamento degli atti e senza regolazione definitiva delle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per valutare il comportamento processuale delle parti e, in particolare, l'inerzia rispetto all'incombente concernente la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni del codice del processo amministrativo applicate dal giudice.

Massime di principio

  • Quando il giudice ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e può fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa non ancora definibile con congruenza sulla base degli atti disponibili, il giudice può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione relativa alla vicenda e segnali l'eventuale necessità di istruttoria, mentre l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo.
  • L'incombente istruttorio volto a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione deve essere adempiuto entro il termine assegnato dal giudice; l'inosservanza può produrre conseguenze processuali sulla procedibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.