Cassazione Civile, Ordinanza n. 40963/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento relativo agli estimi catastali di un immobile sito in Roma, microzona 24 Esquilino. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché notificato tramite un servizio di posta privata. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione del d.lgs. n. 261 del 1999, dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992, della L. n. 124 del 2017, della L. n. 890 del 1982 e dell'art. 149 c.p.c., e, con il secondo motivo, violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c. in relazione all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. In sostanza, l'Ufficio contestava la declaratoria di inammissibilità dell'appello per essere stato notificato tramite operatore postale privato e sosteneva la validità della notificazione o comunque la non corretta qualificazione del vizio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Pur aderendo al principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la L. n. 124 del 2017, la notifica di atti giudiziari eseguita da operatore postale privato senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente, la Corte rileva che nel caso concreto l'appello era comunque tardivo. Poiché l'operatore privato non ha poteri certificativi, la tempestività non può essere verificata sulla base della sola data di spedizione, ma occorre fare riferimento alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario. Dalla documentazione prodotta emerge che la consegna al contribuente è avvenuta il 15 febbraio 2017, oltre il termine di scadenza del 13 febbraio 2017; ne consegue la conferma della declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 261 del 1999
Richiamato per il regime dei servizi postali e per la disciplina della notificazione tramite operatori postali privati nel periodo rilevante.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario.
L. n. 124 del 2017
Indicata come norma che ha inciso sulla liberalizzazione dei servizi postali, segnando il limite temporale del regime precedente.
L. n. 890 del 1982
Richiamata in relazione alla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta.
art. 149 c.p.c.
Richiamato quale disciplina generale della notificazione a mezzo posta.
artt. 156 e 291 c.p.c.
Invocati dal ricorrente per sostenere la sanatoria/nullità della notificazione e gli effetti processuali del vizio.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per l'applicabilità, nel processo tributario, delle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.
art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Utilizzato dalla Corte per qualificare l'appello come tardivo e dunque inammissibile.
Massime di principio
- Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124 del 2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione rileva perché, se l'atto è astrattamente compatibile con il sistema normativo, il vizio non può essere qualificato come inesistenza.
- Quando la notificazione di un atto processuale è eseguita tramite operatore postale privato privo di poteri certificativi, la tempestività dell'impugnazione va verificata in base alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non alla sola data di spedizione.
- Se la ricezione dell'atto da parte del destinatario avviene oltre il termine per impugnare, l'appello deve essere dichiarato tardivo e quindi inammissibile, anche se il vizio della notificazione è qualificabile come nullità.
- Nel processo tributario trovano applicazione, in quanto compatibili, le regole del codice di procedura civile sulla notificazione e sulla sanatoria dei vizi, ma la mancanza di certezza legale della data di consegna impedisce di considerare sufficiente la sola prova dell'invio.
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