Cassazione Civile, Ordinanza n. 01748/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso monitorio di un geometra per ottenere il pagamento di compensi professionali pari a euro 6.903,21 oltre interessi, relativi alla progettazione di un muro a retta e ad altre attività tecniche connesse a un intervento edilizio. Il committente ha proposto opposizione e il decreto ingiuntivo è stato revocato, con conferma in appello, perché il giudice di merito ha ritenuto nullo il contratto d'opera per contrasto con norme imperative, reputando che l'opera eccedesse la competenza professionale del geometra. In cassazione il professionista ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle competenze dei geometri e sulla disciplina tecnica delle costruzioni, sostenendo che l'opera fosse di modesta entità, assimilabile a una costruzione accessoria e comunque realizzata in zona agricola e in contesto che non escludeva la competenza del geometra; 2) violazione delle norme sulla tariffa professionale, assumendo che, trattandosi di opere di modesta importanza in un comune sotto i 10.000 abitanti, la competenza del geometra dovesse comunque riconoscersi; 3) omessa pronuncia sulla domanda di compenso per attività diverse dalla progettazione del muro, in particolare coordinamento della sicurezza, redazione del PSC e pratica di autorizzazione paesaggistica; 4) violazione di norme che disciplinano tali ulteriori attività professionali, per il mancato riconoscimento del relativo compenso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto la veste formale della violazione di legge, a contestare in realtà la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, che aveva qualificato l'opera come vero e proprio muro di contenimento in cemento armato, di dimensioni rilevanti, in zona sismica e con necessità di autorizzazioni e calcoli tecnici complessi. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e per mancato rispetto degli oneri di autosufficienza, non essendo stata adeguatamente riportata la deduzione del vizio in appello. Il quarto motivo è stato considerato, a fortiori, inammissibile perché presupponeva una decisione della Corte territoriale su domande che, invece, non risultavano esaminate. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del geometra. Ha ritenuto che i motivi principali non cogliessero una vera violazione di legge, ma mirassero a ottenere una nuova valutazione del fatto, già compiutamente esaminato dai giudici di merito. La Corte d'appello aveva infatti motivato in modo congruo che l'intervento non era un'opera modesta, ma un muro di contenimento in cemento armato, di circa 3 metri di altezza e oltre 30 metri di lunghezza, in zona sismica, con rilevanti problematiche tecniche e autorizzative. Anche i motivi relativi alle prestazioni accessorie sono stati giudicati inammissibili per difetto di specificità e perché la sentenza impugnata non risultava essersi pronunciata su tali voci. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, primo comma, lett. l) e m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
Le competenze del geometra per la progettazione di costruzioni modeste vanno valutate in concreto, avendo riguardo alle difficoltà tecniche dell'opera e alle capacità richieste per superarle; non basta richiamare astrattamente la tipologia dell'intervento.
art. 2 legge 5 novembre 1971, n. 1086
Richiamata dalla parte ricorrente per sostenere la propria competenza professionale, ma la Corte non vi ha riconosciuto un effetto decisivo sul caso concreto, poiché ha qualificato l'opera come eccedente le competenze del geometra.
art. 17 legge 2 febbraio 1974, n. 64
La presenza dell'opera in zona sismica è stata ritenuta rilevante per escludere la competenza del geometra, poiché comporta calcoli e valutazioni tecniche complessi.
d.m. Lavori Pubblici 16 gennaio 1996, Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, lettera D
La disciplina tecnica evocata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a sovvertire la valutazione di merito, poiché la Corte ha valorizzato la complessità complessiva dell'opera e la sua collocazione in zona sismica.
art. 1418 cod. civ.
Il giudice di merito aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto d'opera per contrasto con norme imperative, ritenendo l'incarico conferito fuori dalla competenza professionale del geometra.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Invocato per denunciare omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'asserita omessa pronuncia; la censura è stata respinta perché non adeguatamente dedotta e dimostrata nei precedenti gradi di giudizio.
art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Il ricorrente deve riportare specificamente gli atti e i motivi di appello rilevanti per consentire il controllo della Corte senza consultare i fascicoli.
art. 98 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Richiamato nel quarto motivo per sostenere il diritto al compenso per attività ulteriori, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché non risultava trattata dalla sentenza impugnata.
art. 2 d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63
Richiamato dal ricorrente a sostegno della spettanza di compensi per prestazioni diverse dalla progettazione del muro, senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.
d.P.R. 9 luglio 2010, n. 139
Richiamato unitamente alle norme precedenti dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nella valutazione della competenza professionale del geometra per opere edilizie, il criterio decisivo è la complessità tecnica dell'intervento in concreto, non la sola denominazione dell'opera o il mero utilizzo di cemento armato.
- La nozione di "costruzione modesta" va accertata considerando dimensioni, difficoltà progettuali ed esecutive, necessità di calcoli strutturali e contesto normativo dell'opera; la collocazione in zona sismica è indice significativo di complessità incompatibile con le competenze del geometra quando richieda elaborazioni tecniche avanzate.
- In sede di legittimità, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove.
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare in modo puntuale come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, trascrivere o riassumere il motivo di appello pertinente e dimostrare che la questione sia stata coltivata fino alla precisazione delle conclusioni.
- Non è ammissibile imputare alla sentenza impugnata una decisione su una questione che essa non ha affrontato, se la stessa censura viene contemporaneamente prospettata come omessa pronuncia.
- rami
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