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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32759/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha confermato, sul piano processuale, la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell'8 aprile 2025 con cui la Corte d'appello di Bari aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Trani, riqualificando ai sensi dell'art. 489 c.p. il fatto relativo alla patente di guida e rideterminando la pena in un anno e sette mesi di reclusione. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha contestato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena, inclusi gli aumenti applicati ai sensi dell'art. 81 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato sulla gravità del fatto e sulla seriale abitualità delle condotte, elemento ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; la doglianza non si confrontava adeguatamente con la nozione normativa di abitualità, comprendente anche la commissione di più reati della stessa indole. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito quando sia sorretta da motivazione congrua e non illogica. Nel caso concreto, la pena era stata determinata partendo dal minimo edittale, con aumenti ritenuti minimi, proporzionati e adeguatamente giustificati.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    La sentenza d'appello aveva riqualificato ai sensi di tale disposizione il fatto relativo alla patente di guida.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento è abituale; l'abitualità ricorre anche in caso di commissione di più reati della stessa indole, purché tale circostanza sia adeguatamente motivata.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve rientrare nei limiti della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la motivazione della sentenza impugnata non presentava tali vizi.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La discrezionalità nella graduazione della pena deve essere esercitata considerando gli elementi rilevanti indicati dalla disposizione.

  • art. 81 c.p.

    Gli aumenti per la continuazione sono soggetti a motivazione; nel caso concreto sono stati ritenuti minimi, proporzionati e adeguatamente giustificati.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata quando il comportamento dell'autore è abituale; tale abitualità ricorre anche quando siano stati commessi più reati della stessa indole, indipendentemente dal fatto che ciascun episodio, isolatamente considerato, possa apparire di particolare tenuità.
  • La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è adeguata quando individua e valorizza concretamente la gravità del fatto e una condizione normativa ostativa quale la commissione seriale di più reati della stessa indole.
  • In sede di legittimità la graduazione della pena, la fissazione della pena base e la determinazione degli aumenti o delle diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili per mere valutazioni alternative, purché la motivazione sia congrua, coerente e non manifestamente illogica.
  • Una motivazione che determini la pena partendo dal minimo edittale e indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, giustificando anche gli aumenti per la continuazione, soddisfa l'onere motivazionale quando il percorso risulti non manifestamente illogico e proporzionato.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoContinuazione

Testo integrale

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