Ordinanza n. 431/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) emesso dal Questore di Napoli in data 28.10.2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 30.10.2025, con cui è stato imposto al ricorrente il divieto per anni quattro di accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.SPO. del Questore di Napoli, della durata di quattro anni, recante il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Napoli gli ha vietato per quattro anni l'accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il provvedimento era fondato sulla contestazione di una condotta consistita nell'aver spinto violentemente il direttore di gara fino a farlo cadere e nell'avergli rivolto minacce di morte durante un incontro di calcio giovanile. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità della misura per difetto di motivazione e di istruttoria, valorizzando anche la richiesta del pubblico ministero di archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Ha inoltre contestato gli errori geografici contenuti nel dispositivo del D.A.SPO., prospettandone l'incidenza sulla validità dell'atto. In sede cautelare ha sostenuto la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, allo stato degli atti, sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Ha ritenuto che il D.A.SPO. sia una misura di prevenzione caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, diretta ad anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica mediante un giudizio prognostico di pericolosità fondato sul criterio del più probabile che non. La condotta violenta e minacciosa attribuita al ricorrente, posta in essere durante una manifestazione sportiva da un soggetto con ruolo dirigenziale, è stata considerata prima facie idonea a sorreggere il giudizio di pericolosità del Questore, in quanto potenzialmente capace di provocare allarme e ulteriori disordini. Il TAR ha escluso che la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto incida, in questa fase, sulla legittimità del D.A.SPO., rilevando l'autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto a quello penale e il fatto che l'istituto dell'art. 131-bis c.p. presuppone comunque l'antigiuridicità della condotta. Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria non sono state ritenute prima facie decisive, poiché l'Amministrazione aveva dato conto della comunicazione di avvio del procedimento, dell'esame delle memorie difensive e della valutazione della gravità oggettiva della condotta. Gli errori geografici del dispositivo sono stati qualificati come meri errori materiali, non incidenti sulla parte essenziale e comprensibile dell'atto, individuata nel divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Quanto al periculum in mora, non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile; nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente la tutela pubblica dalla violenza e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto non esclude, secondo il TAR, la valutazione amministrativa autonoma della pericolosità, poiché l'istituto presuppone comunque l'antigiuridicità della condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il D.A.SPO. è una misura amministrativa di prevenzione, connotata da ampia discrezionalità, attraverso la quale l'autorità di pubblica sicurezza può anticipare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità fondato sul criterio del più probabile che non.
- In sede cautelare, una condotta violenta e minacciosa commessa durante una manifestazione sportiva può essere ritenuta prima facie idonea a giustificare il giudizio di pericolosità posto a fondamento del D.A.SPO., soprattutto quando sia riferibile a un soggetto investito di un ruolo dirigenziale in ambito sportivo.
- L'autonomia del procedimento amministrativo di prevenzione rispetto al procedimento penale consente all'autorità di pubblica sicurezza di valutare la pericolosità del destinatario del D.A.SPO. indipendentemente dall'esito del procedimento penale; la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto non impedisce, di per sé, tale valutazione.
- La censura di difetto di motivazione e istruttoria non presenta, in sede cautelare, sufficiente fumus quando l'amministrazione abbia dato conto dell'avvio del procedimento, dell'esame delle memorie difensive e della gravità oggettiva della condotta ritenuta pericolosa per l'ordine pubblico.
- Gli errori geografici contenuti nel dispositivo di un D.A.SPO. possono essere qualificati come meri errori materiali, non invalidanti, quando non compromettono la parte essenziale dell'atto né la comprensibilità del divieto di accesso imposto.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla prevenzione della violenza e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive può prevalere sull'interesse individuale del destinatario ad accedere ai relativi luoghi, in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
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