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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n.155/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 185/2024 del Tribunale di Chieti Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.04.2024, notificata il 23.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202500500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Chieti, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 1.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo e disposto l'accredito dell'importo nominale di euro 1.000,00. Il Ministero, pur costituitosi, non aveva dato esecuzione al giudicato. Il TAR ha rilevato il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, e ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui tale termine è applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali. L'Amministrazione non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente o trasmettere gli atti all'organo competente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la mancata esecuzione del giudicato civile. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante accredito delle somme spettanti sulla Carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice civile. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Chieti, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Non è stata applicata la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., in ragione dell'importo contenuto e della maturazione degli interessi già prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 500,00, oltre contributo unificato ove versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Abruzzo per gli accertamenti di competenza, in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuali spettanze del commissario ad acta, poste a carico dell’Amministrazione soccombente, verranno liquidate, previa idonea documentazione, con separato decreto

    La disposizione fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione, di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e, quando ne ricorrano i presupposti, la penalità di mora.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l'esecuzione civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni per l'adempimento delle condanne pecuniarie delle amministrazioni statali è applicabile, con i necessari adattamenti, anche ai fini della proposizione del giudizio di ottemperanza; decorso tale termine, il creditore può attivare la tutela esecutiva amministrativa.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza allegando che l'attuazione spetta a un diverso organo centrale del medesimo Ministero: deve provvedere direttamente, se competente, o trasmettere tempestivamente gli atti all'organo competente.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Il beneficio riconosciuto dal giudicato deve essere attuato mediante accredito delle somme dovute sulla Carta elettronica del docente.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ... il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda di ottemperanza, alla luce del titolo giudiziale e dell'orientamento consolidato del TAR, consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga a un'amministrazione statale il pagamento o l'attribuzione di una prestazione amministrativa, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, ai sensi dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla stessa amministrazione: il responsabile del procedimento deve adottare l'atto finale se competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente, assicurando comunque l'attuazione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non deve essere applicata automaticamente quando l'importo dovuto è contenuto e il titolo prevede già la maturazione degli interessi, ove tali elementi rendano non necessaria la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PA

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