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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21619/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di ottemperanza instaurato dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza della commissione tributaria provinciale che aveva annullato il fermo amministrativo, dichiarato prescritta la pretesa impositiva e condannato la concessionaria alle spese. Il giudice dell'ottemperanza aveva ritenuto passata in giudicato la sentenza di primo grado, assumendo valida la notificazione e nominando un commissario ad acta per la cancellazione del fermo, lo sgravio delle cartelle e il pagamento delle spese. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 324 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza si fosse indebitamente sostituito al giudice dell'appello, unico competente a verificare la tempestività dell'impugnazione, già definita con sentenza della commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello della concessionaria; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza, dedotta per mancato rispetto del termine di adempimento previsto dall'art. 70 d.lgs. 546/1992 e del termine di trenta giorni dalla messa in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la sentenza posta a base dell'ottemperanza era stata successivamente riformata dalla commissione tributaria regionale. Tale riforma aveva caducato il titolo esecutivo originario e reso non più praticabile l'attuazione della decisione oggetto di ottemperanza; di conseguenza, la concessionaria non aveva più interesse a coltivare l'opposizione al giudizio di ottemperanza. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, per mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come norma processuale di deduzione dei vizi di violazione di legge processuale, ma il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato sia per denunciare la competenza del giudice dell'appello nella verifica della tempestività dell'impugnazione, sia per eccepire l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza per mancato rispetto dei termini di adempimento e della messa in mora.

  • art. 324, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la verifica sul giudicato e sulla tempestività dell'appello non spettasse al giudice dell'ottemperanza, ma il rilievo è stato assorbito dall'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    Richiamato per evidenziare la modifica normativa che ha inciso sul regime del contributo unificato.

  • art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Richiamato in relazione all'estensione alle agenzie fiscali del regime di prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza manca l'interesse a ricorrere quando il titolo giudiziale posto a base dell'esecuzione sia stato successivamente caducato o riformato nel giudizio di merito, perché viene meno il presupposto stesso dell'attuazione della decisione.
  • La riforma della sentenza di primo grado nel successivo grado di giudizio produce un effetto sostitutivo che elimina il titolo originario e impedisce di coltivare un'azione diretta alla sua esecuzione.
  • L'ammissibilità del ricorso per cassazione è condizionata alla persistente utilità concreta della decisione richiesta: se l'oggetto del giudizio è divenuto non più praticabile per sopravvenienze processuali, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • Quando sopravvenga una pronuncia che modifichi o riformi il titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione o dell'ottemperanza deve tenerne conto, poiché il titolo di primo grado non può più essere autonomamente posto a base dell'attuazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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