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Sentenza

Sentenza n. 1078/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di approvazione di un progetto esecutivo autostradale, nella parte in cui ha limitato l'importo riconoscibile ai fini della remunerazione applicando l'art. 27, comma 2, d.l. n. 50/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario autostradale)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'approvazione, da parte del Ministero, del progetto esecutivo relativo alla riqualificazione di barriere integrate fonoassorbenti e di sicurezza lungo un tratto dell'autostrada A14. Il progetto, inizialmente presentato il 10 giugno 2022 e successivamente aggiornato il 4 agosto 2022 sulla base del prezzario ANAS 2022 rev. 2, è stato approvato per l'importo complessivo aggiornato di euro 787.616,40. Tuttavia, il decreto impugnato ha riconosciuto ai fini della remunerazione soltanto euro 614.491,04, corrispondenti all'importo del progetto originario, ritenendo applicabile l'art. 27, comma 2, del d.l. n. 50/2022. Il concessionario ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 27, sostenendo che il progetto era stato presentato il 10 giugno 2022, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, e che pertanto avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 26 del medesimo decreto-legge, anziché il regime limitativo previsto dall'art. 27.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato in parte qua il decreto impugnato. Il giudice ha interpretato l'art. 27, comma 1, d.l. n. 50/2022 nel senso che la disposizione si applica esclusivamente agli aggiornamenti del quadro economico o del computo metrico relativi a progetti esecutivi già approvati oppure in corso di approvazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia il 17 maggio 2022, purché non ancora in corso di esecuzione e con procedure di affidamento il cui avvio sia previsto entro il 31 dicembre 2023. Poiché il progetto oggetto di causa era stato presentato il 10 giugno 2022, quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, esso non rientrava nell'ambito temporale di applicazione dell'art. 27. L'Amministrazione ha pertanto illegittimamente limitato l'importo riconoscibile ai fini della remunerazione all'importo del progetto originario. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 27, commi 1 e 2, d.l. 22 marzo 2022, n. 50, conv. in l. 15 luglio 2022, n. 91

    Per fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici [...] i concessionari [...] possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto [...] Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, [...] è considerato nell’ambito del rapporto concessorio [...]. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento [...] non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione.

    La disposizione si applica soltanto ai progetti esecutivi già approvati o in corso di approvazione alla data del 17 maggio 2022, non ancora in corso di esecuzione, per i quali sia previsto l'avvio delle procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023. Non si applica a un progetto presentato dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.

  • art. 26 d.l. 22 marzo 2022, n. 50, conv. in l. 15 luglio 2022, n. 91

    Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione in alternativa all'art. 27, ma la sentenza non ne esplicita il contenuto né definisce in concreto il regime economico applicabile.

  • art. 142, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Richiamato dall'art. 27, comma 1, d.l. n. 50/2022 per individuare una categoria di concessionari destinatari della disciplina.

  • art. 164, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    Richiamato dall'art. 27, comma 1, d.l. n. 50/2022 per individuare una categoria di concessionari destinatari della disciplina.

Massime di principio

  • L'art. 27, comma 1, d.l. n. 50/2022 si applica esclusivamente agli aggiornamenti del quadro economico o del computo metrico relativi a progetti esecutivi già approvati o in corso di approvazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, purché non ancora in corso di esecuzione e con procedure di affidamento il cui avvio sia previsto entro il 31 dicembre 2023.
  • Un progetto esecutivo presentato dopo il 17 maggio 2022 non rientra nell'ambito temporale di applicazione dell'art. 27 d.l. n. 50/2022, anche se l'aggiornamento economico del progetto è stato effettuato utilizzando prezzari successivi all'entrata in vigore della disciplina.
  • È illegittima la determinazione dell'amministrazione concedente che, applicando l'art. 27, comma 2, d.l. n. 50/2022 a un progetto presentato dopo il 17 maggio 2022, escluda dalla remunerazione l'incremento dei costi risultante dall'aggiornamento del progetto.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereo
RamiServizi pubbliciTrasporti e circolazione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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