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Ordinanza

Ordinanza n. 3873/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. GSE/P20250132728 del 16/12/2025 adottato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A, e ricevuto dalla Società via PEC recante Oggetto: FER110816 – Entrata in esercizio impianto idroelettrico ad acqua fluente della potenza di 0, 987 MW nella titolarità della società Lager S.r.l. – Causa di Forza Maggiore. nonché per l’annullamento di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202606712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota del GSE relativa all’entrata in esercizio dell’impianto idroelettrico e alla causa di forza maggiore dedotta dalla società

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la nota del GSE concernente l’entrata in esercizio di un impianto idroelettrico ad acqua fluente della potenza di 0,987 MW, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali. La controversia riguarda la compatibilità ambientale del regime autorizzativo necessario alla costruzione e all’esercizio dell’impianto e la riconducibilità del relativo contenzioso tra le cause di forza maggiore diverse dalle calamità naturali, ai fini dell’accesso o della conservazione dell’incentivo. Il provvedimento impugnato menzionava inoltre proroghe dei termini per l’entrata in esercizio riferite all’emergenza COVID per 790 giorni e al d.l. 21/2022 per 36 mesi. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla loro effettiva formalizzazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso definitivamente né sulla legittimità della nota del GSE né sulla domanda cautelare in senso demolitorio. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, poiché un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe consentito il ripristino dell’incentivo. In questa fase il Collegio ha rilevato che non apparivano pienamente chiare le ragioni per cui il contenzioso relativo alla compatibilità ambientale del regime autorizzativo non potesse rientrare tra le cause di forza maggiore diverse dalle calamità naturali, anche alla luce del D.M. 4 luglio 2019 e del regolamento operativo. Ha quindi disposto un’istruttoria a carico delle parti, da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, sull’effettiva formalizzazione delle proroghe indicate nel provvedimento impugnato. Il merito è stato fissato al 4 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sufficiente la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva immediata.

  • D.M. 4 luglio 2019

    È stato richiamato quale parametro rilevante per valutare la riconducibilità del contenzioso sulla compatibilità ambientale dell’impianto tra le cause di forza maggiore diverse dalle calamità naturali, insieme al relativo regolamento operativo.

  • d.l. 21/2022

    È richiamato nel provvedimento impugnato in relazione a una proroga di 36 mesi dei termini per l’entrata in esercizio, la cui effettiva formalizzazione deve essere verificata istruttoriamente.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito e un eventuale accoglimento della domanda principale consente il ripristino della situazione giuridica o dell’incentivo, il giudice può non concedere una sospensione immediata e fissare direttamente la trattazione del merito.
  • In una controversia relativa a incentivi per impianti alimentati da fonti rinnovabili, la riconducibilità di un contenzioso sulla compatibilità ambientale del regime autorizzativo alle cause di forza maggiore diverse dalle calamità naturali richiede una specifica verifica alla luce della disciplina incentivante e del relativo regolamento operativo.
  • Quando la decisione amministrativa fa riferimento a proroghe dei termini per l’entrata in esercizio, il giudice può disporre un’istruttoria per accertare l’effettiva formalizzazione delle proroghe e la loro concreta incidenza sulla posizione dell’operatore.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiImpianti da fonti rinnovabiliTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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