Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23625/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di intimazione notificato in relazione a varie cartelle di pagamento concernenti tributi riferiti all'anno 2007. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; l'agente della riscossione aveva proposto appello principale. La CTR aveva però dichiarato inammissibile l'appello perché proposto dal concessionario per la riscossione mediante un avvocato del libero foro. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016 e dell'art. 4-novies del d.l. n. 34 del 2019 conv. in l. n. 58 del 2019, sul rilievo che la CTR aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'appello solo perché il patrocinio era stato assunto da un avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del controricorso e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 30008/2019, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro, senza necessità di formalità o di specifica delibera, nei casi diversi da quelli riservati all'Avvocatura dello Stato o quando quest'ultima non sia disponibile; inoltre, quando la scelta del difensore deriva dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione o dall'indisponibilità dell'Avvocatura, la costituzione mediante l'uno o l'altro difensore implica la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza necessità di allegazione o prova. La CTR, avendo dichiarato inammissibile l'appello per il solo fatto che l'Agenzia si era difesa tramite avvocato del libero foro, ha quindi commesso errore di diritto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario, nel quadro della legittimazione dell'Agenzia a stare in giudizio

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato unitamente alle altre disposizioni sul patrocinio dell'agente della riscossione

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato a sostegno della disciplina della difesa dell'agente della riscossione

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    richiamato come base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e delle modalità di rappresentanza e difesa

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019 conv. in L. n. 58 del 2019

    richiamato nel motivo di ricorso quale ulteriore norma sulla rappresentanza processuale dell'agente della riscossione

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    evocato nel principio riportato dalla Corte quale norma che disciplina l'ipotesi di delibera motivata nei casi speciali di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamati nel principio sulle modalità di scelta del patrocinio esterno nel rispetto della disciplina dei contratti pubblici

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016 conv. in L. n. 225 del 2016

    richiamato quale fonte dei criteri generali adottati per la scelta del patrocinio esterno dell'agente della riscossione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    indicato come norma processuale posta a fondamento della censura di nullità per errori in procedendo nella declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio anche a mezzo di avvocati del libero foro nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato e, comunque, quando quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio, senza necessità di specifiche formalità o di una delibera ad hoc.
  • Quando la scelta del difensore dell'agente della riscossione deriva dalla riconduzione del caso alle ipotesi previste dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato o dalla indisponibilità di quest'ultima, la legittimazione del difensore si presume dalla costituzione in giudizio e non richiede un'autonoma allegazione o prova del presupposto.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione fondata sul solo fatto che l'agente della riscossione sia stato patrocinato da un avvocato del libero foro, se la disciplina applicabile consente tale modalità di difesa.
  • Nel processo tributario, l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del difensore dell'agente della riscossione deve essere valutata alla luce della disciplina speciale sulla rappresentanza in giudizio e non in modo formalistico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.