Cassazione Penale, Sentenza n. 25061/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione limitato all'incolpazione provvisoria contestata al capo 11) (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in concorso). Il ricorrente deduceva carenza di elementi indiziari specifici e criticava l'affidamento sulle intercettazioni telefoniche, sostenendo che il compendio indiziario si fondasse su semplici sospetti dei mandanti e che, nelle circostanze, fosse emerso che non era stato corrisposto il compenso promesso, fatto che secondo il ricorrente avrebbe inficiato l'integrazione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la rivisitazione del quadro indiziario operata dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, che ha superato le carenze motivazionali indicate nell'annullamento precedente fornendo argomentazioni esaurienti e razionali: analisi della sequenza delle intercettazioni, tracciamento del traffico telefonico e ricostruzione dei movimenti (incontri a Brindisi, difficoltà tecniche al mezzo, trasporto di almeno una parte degli irregolari fino a Foggia). La Corte ha inoltre precisato che la mancata corresponsione del compenso non esclude il delitto contestato, poiché l'art. 12 del D.lgs. 286/1998 prevede aggravanti in presenza del dolo specifico di trarne profitto anche indiretto, rendendo irrilevante l'effettivo conseguimento del profitto o la sua destinazione personale. Per l'effetto il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
norma processuale richiamata per giustificare il trattamento cartolare del procedimento (esame in forma scritta)
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. 25 febbraio 2022, n. 15)
ulteriore richiamo alla disciplina che consente il trattamento cartolare del procedimento
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti (vizi di motivazione e violazioni di legge), richiamate dal ricorrente; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità su questioni di fatto e valutazione delle prove
art. 12, D.lgs. n. 286 del 1998
comma 3-ter (aggravante per dolo di trarne profitto, anche indiretto)
la Corte ha interpretato che per l'integrazione del reato è irrilevante l'effettivo conseguimento del profitto o la sua destinazione personale; conta il dolo specifico di voler trarre un beneficio, anche indiretto
art. 616, cod. proc. pen.
norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per pronunciare la condanna alle spese a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il giudice di rinvio, dopo un annullamento per vizi di motivazione, non è vincolato a ripetere le stesse argomentazioni criticate dalla Cassazione: può raggiungere lo stesso risultato se integra o rielabora le motivazioni con argomentazioni nuove, esaurienti e razionali.
- In sede di legittimità non è consentita una rinnovata e sostanziale rivalutazione del materiale probatorio: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Le intercettazioni telefoniche e il tracciamento del traffico telefonico, integrati con riscontri sui movimenti e incontri, possono costituire elementi indiziari significativi se collegati logicamente e ricostruiti compiutamente dal giudice.
- La mancata percezione del compenso non esclude automaticamente il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina quando la fattispecie preveda l'aggravante per il dolo di trarne profitto: rileva il fine e non l'effettivo conseguimento del profitto o la sua destinazione personale.
- Le impugnazioni fondate su generiche perplessità o su asserite incongruenze tortuose della motivazione, senza confrontarsi puntualmente con le nuove argomentazioni del giudice di merito, hanno scarse probabilità di successo in Cassazione.
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