Cassazione Penale, Sentenza n. 8956/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per il reato di esercizio abusivo della professione di giornalista (art. 348 c.p.) perché, senza essere iscritto all'Albo, svolgeva attività giornalistica continuativa per una testata (conferenze stampa, interviste, servizi di cronaca, commenti politici). In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: 1) doglianza di violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'interpretazione dell'art. 1 e art. 35 della legge n. 69/1963, sostenendo che la legge non escluderebbe la possibilità di svolgere attività giornalistica in forme non continuative, non esclusive, occasionali o non retribuite (articolista, documentarista etc.); 2) censura sulla condanna alle spese in favore della parte civile in appello nonostante la parziale riforma della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e non ha efficacemente contrastato la motivazione di merito che aveva accertato la continuità, l'organizzazione e l'onerosità dell'attività del ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: la Corte ha richiamato il principio secondo cui la parte civile è da considerarsi vittoriosa quando, in sede di impugnazione, la responsabilità dell'imputato è confermata anche se la pena è ridotta; pertanto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile è legittima. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 2.316,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
legge 3 febbraio 1963, n. 69 - art. 1
"all'Ordine dei giornalisti appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo. Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi."
La Corte riconduce la necessità dell'iscrizione all'Albo quando l'attività si svolge con caratteristiche tipiche della professione (continuità, organizzazione, onerosità); la distinzione tra professionisti e pubblicisti non esclude l'esistenza di una riserva sullo svolgimento 'professionale' dell'attività giornalistica.
legge 3 febbraio 1963, n. 69 - art. 35
"per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni."
La norma prova che l'iscrizione fra i pubblicisti richiede documentazione di attività retribuita e continuativa; ciò non consente al ricorrente di sostenere che chi svolge attività analoghe, ma con continuità/organizzazione/onerosità, sia esente dall'obbligo di iscrizione.
legge 3 febbraio 1963, n. 69 - art. 45 (come modificato dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198)
"nessuno può' assumere il titolo ne' esercitare la professione di giornalista, se non e' iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e' punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu' grave."
La disposizione stabilisce il divieto di assumere il titolo o esercitare la professione senza iscrizione e rimanda alla punibilità penale secondo gli articoli indicati; la Corte la usa come base normativa per ritenere punibile l'esercizio continuativo/organizzato senza iscrizione.
codice penale - art. 348
Articolo richiamato quale norma penale che punisce l'esercizio abusivo di una professione; la Corte applica la giurisprudenza interpretativa (continuità, onerosità, organizzazione) per verificare la configurabilità del reato.
codice penale - art. 498
Richiamato nella norma come ulteriore disposizione sanzionatoria connessa all'assunzione del titolo e all'esercizio illecito delle professioni, ove applicabile.
legge 26 ottobre 2016, n. 198 (modifica art. 45 legge n. 69/1963)
Modifica richiamata per precisare che l'art.45, così come riscritto, vieta l'assunzione del titolo e l'esercizio della professione senza iscrizione, rafforzando il quadro sanzionatorio.
Massime di principio
- L'esercizio abusivo della professione di giornalista si configura non tanto per il compimento di singoli atti, quanto quando l'attività è svolta con modalità che denotano continuità, organizzazione e onerosità tali da creare l'apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto abilitato.
- Contributi occasionali o collaborazioni saltuarie, retribuite 'di volta in volta', sono generalmente esenti da responsabilità penale per esercizio abusivo, purché non emergano elementi di continuità, esclusività o organizzazione tipici dell'esercizio professionale.
- Per contestare una condanna per esercizio abusivo è necessario un ricorso che affronti specificamente la motivazione di merito e dimostri, con elementi di fatto, l'assenza dei requisiti di continuità, onerosità e organizzazione; argomentazioni generiche sull'interpretazione legislativa sono inammissibili.
- In sede di impugnazione, la parte civile si considera vittoriosa quando il giudice conferma la responsabilità dell'imputato, anche se riduce la pena; ciò legittima la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese della parte civile.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è utile documentare: frequenza e durata delle prestazioni, rapporti contrattuali o di collaborazione, modalità di retribuzione, inserimento in organi redazionali o in una struttura organizzata (editoriale), dichiarazioni che provino l'assenza di continuità/organizzazione.
- In Cassazione i motivi devono essere formulati per vizio di diritto o per specifici errori di valutazione delle prove: il solo riproporre una diversa interpretazione normativa senza confronto puntuale con la motivazione non è sufficiente.
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