Sentenza n. 6448/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione II, n. 1697 del 22 novembre 2023, resa inter partes, concernente un diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria relativo a un manufatto destinato a garage e magazzino pertinenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava il diniego comunale del permesso di costruire richiesto nel 2013 per un manufatto realizzato, in difformità dal titolo edilizio, mediante trasformazione di una pergola in struttura chiusa con copertura in coppi e pareti perimetrali. L’abusività dell’opera era stata già accertata con sentenza del TAR Veneto del 1997, passata in giudicato, relativa all’ordinanza di demolizione. In primo grado erano stati dedotti: travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, contraddittorietà e violazione della proporzionalità; violazione dell’art. 9, comma 1, lett. e), della l.r. Veneto n. 14/2009 sul Piano Casa; violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e critica alla doppia conformità; incompetenza e violazione degli artt. 5, comma 3, lett. g), e 20, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. In appello sono stati dedotti: omessa pronuncia o motivazione apparente sul secondo motivo; erronea valutazione della preclusione del Piano Casa, ritenuta applicabile dall’appellante solo agli edifici concretamente soggetti a demolizione; richiesta subordinata di questione di costituzionalità sulla disciplina regionale e sulla doppia conformità; omessa pronuncia sui profili paesaggistici e sull’obbligo comunale di acquisire gli atti di assenso tramite lo sportello unico. L’appellante sosteneva inoltre che l’istanza di sanatoria avesse reso inefficaci gli originari atti repressivi, che l’opera fosse conforme alla disciplina urbanistica sopravvenuta e che la demolizione fosse sproporzionata, anche perché il manufatto avrebbe potuto essere nuovamente realizzato in base al Piano Casa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha preliminarmente disatteso l’istanza di cancellazione della causa dal ruolo, ritenendola generica e priva di base normativa. Ha escluso che l’eventuale omessa considerazione di una censura da parte del TAR determinasse nullità o un error in procedendo, poiché il giudice d’appello, in forza dell’effetto devolutivo, può correggere o integrare la motivazione senza rinvio. Nel merito, ha affermato che la presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace l’ordinanza di demolizione, ma ne sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità; dopo il rigetto della sanatoria, l’ordine repressivo riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza. La pregressa sentenza passata in giudicato aveva definitivamente accertato l’abusività dell’opera, con incidenza sia planovolumetrica sia paesaggistica. Tale accertamento precludeva la sanatoria e l’applicazione del Piano Casa, poiché la l.r. Veneto n. 14/2009 e la l.r. n. 32/2013 escludono dagli interventi agevolati gli edifici, anche parzialmente abusivi, soggetti all’obbligo di demolizione. È stata esclusa anche l’applicabilità retroattiva del cosiddetto Salva Casa agli abusi già coperti da giudicato. Il giudice ha ritenuto non fondata la censura sulla doppia conformità e non rilevante la questione di costituzionalità prospettata, in quanto l’abusività era stata definitivamente accertata in sede giudiziale. Quanto ai profili paesaggistici, il diniego aveva escluso in radice l’assentibilità dell’intervento per la sua incidenza planovolumetrica; l’appellante non aveva specificamente censurato tale motivazione, limitandosi a invocare l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. È stata quindi ritenuta corretta l’esclusione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004, non applicabile a un abuso comportante nuova volumetria in area vincolata. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La presentazione di un'istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma determina una mera sospensione della sua efficacia con la conseguenza che, in caso di rigetto dell'istanza di sanatoria, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.
L’istanza di accertamento di conformità sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità dell’ordine di demolizione, ma non lo caduca; dopo il rigetto non occorre adottare una nuova ordinanza repressiva. La sanatoria richiede inoltre la doppia conformità.
art. 9, comma 1, lett. e), l.r. Veneto 14/2009
esclude dai benefici di legge gli edifici “anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione”
Il Piano Casa non è applicabile a edifici abusivi soggetti all’obbligo di demolizione; la preclusione opera nel caso di abuso già accertato e coperto da giudicato.
l.r. Veneto 32/2013
La disciplina regionale successiva sul Piano Casa conferma l’esclusione degli immobili abusivi dai benefici previsti.
art. 167 d.lgs. 42/2004
L’accertamento di compatibilità paesaggistica non è utilizzabile per sanare interventi abusivi che abbiano comportato nuova volumetria o nuove superfici in area vincolata; in tale situazione la valutazione concreta di compatibilità paesaggistica risulta superflua.
art. 10-bis l. 241/1990
Il Comune ha comunicato il preavviso di rigetto, consentendo la presentazione di osservazioni; la norma è richiamata nella ricostruzione procedimentale.
art. 5, comma 3, lett. g), d.P.R. 380/2001
Richiamato dall’appellante in relazione all’asserito obbligo dello sportello unico di acquisire gli atti di assenso necessari, ma ritenuto non decisivo poiché l’intervento era comunque insuscettibile di assentimento per le sue caratteristiche.
art. 20, comma 3, d.P.R. 380/2001
Richiamato dall’appellante in relazione all’acquisizione degli atti di assenso; la censura è stata respinta perché non confrontata con la motivazione sostanziale del diniego.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non annulla né rende inefficace in via definitiva una preesistente ordinanza di demolizione: ne sospende temporaneamente efficacia ed eseguibilità e, in caso di rigetto della sanatoria, l’ordine repressivo riacquista efficacia senza necessità di una nuova ordinanza o di un nuovo termine per adempiere.
- L’abusività di un manufatto definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato preclude la successiva sanatoria fondata su una diversa valutazione della conformità urbanistico-edilizia e impedisce di rimettere in discussione, in un nuovo giudizio, la legittimità dell’ordine di demolizione.
- Le discipline regionali di incentivo edilizio che escludono dagli interventi agevolati gli edifici abusivi soggetti a demolizione non possono essere utilizzate per regolarizzare un manufatto la cui abusività e assoggettabilità a demolizione siano state definitivamente accertate; la sopravvenienza di una disciplina urbanistica più favorevole non supera il giudicato.
- Non sussiste un obbligo di rimessione alla Corte costituzionale quando la questione prospettata non è decisiva perché l’insuscettibilità di sanatoria deriva, in concreto, da un accertamento giudiziale irrevocabile dell’abusività dell’opera.
- Quando un diniego edilizio è fondato sull’insuscettibilità assoluta dell’intervento per la sua incidenza planovolumetrica e paesaggistica, è inidonea una censura che si limiti a invocare l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica senza contestare specificamente tale motivazione; gli abusi che comportano nuova volumetria in area vincolata non sono sanabili mediante l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004.
- L’eventuale omessa pronuncia del giudice di primo grado su una censura non determina necessariamente nullità della sentenza o error in procedendo: il giudice d’appello, in applicazione dell’effetto devolutivo, può esaminare la questione e correggere o integrare la motivazione senza rinviare la causa al primo giudice.
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