Sentenza del 15/03/2022 n. 8363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2005-2008 su terreni qualificati dal PRG come edificabili ma ricadenti in aree ricomprese in piano paesistico/territoriale regionale (PTP) che, secondo la contribuente, avrebbero annullato o fortemente limitato la potenzialità edificatoria; contestate inoltre la corretta determinazione del valore venale operativo ai fini ICI e l'applicazione di sanzioni per omesso/infedele versamento
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (omesso esame di fatto decisivo relativo alla incidenza dei vincoli e delle previsioni del PTP che possono annullare la potenzialità edificatoria anche se il PRG classifica l'area come edificabile), ha rigettato il primo motivo (la CTR ha correttamente applicato il principio che per l'ICI l'edificabilità si desume dalla qualificazione data dal PRG e che l'interpretazione autentica dei decreti estende la nozione anche a periodi anteriori), ha dichiarato assorbiti terzo e quarto motivo e ha cassato la sentenza della CTR rinviando la causa per nuovo esame alla CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità
Norme richiamate
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2
norma interpretativa che, unitamente al D.L. n.203/2005, chiarisce la nozione fiscale di 'edificabilità' ai fini ICI; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale interpretazione quando il PRG qualifica l'area come edificabile
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16
interpretazione autentica della nozione di area edificabile del D.Lgs. n.504/1992; la nozione così delineata opera anche per annualità anteriori alla sua adozione
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, lett. b)
dispone i criteri di qualificazione dei terreni ai fini ICI; la prassi giurisprudenziale interpreta l'edificabilità ai fini fiscali in senso ampio come mera potenzialità edificatoria desumibile dal PRG, salvo che strumenti di pianificazione sovraordinati la rendano incompatibile
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 145
prevede la prevalenza delle prescrizioni del piano paesaggistico/territoriale sulla pianificazione urbanistica comunale; la Corte ricorda che il piano paesaggistico può, integrando il PRG, escludere la reale edificabilità
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
consente alla Cassazione di censurare violazione di legge (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); il ricorso è accolto per l'omesso esame del fatto relativo ai vincoli PTP
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. f)
menzionata nella giurisprudenza come norma che consente al Comune di riconoscere rimborsi in casi particolari; citata a proposito dell'efficacia temporale delle variazioni del valore venale
Massime di principio
- Ai fini ICI l'edificabilità si desume, in linea generale, dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale comunale; l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica può già aumentare il valore venale
- Tuttavia gli strumenti di pianificazione sovraordinati (piani paesistici/territoriali regionali) prevalgono sul PRG: se integrandosi con il PRG essi eliminano la potenzialità edificatoria, l'area non può essere considerata edificabile ai fini fiscali
- La determinazione del valore venale deve tener conto delle effettive potenzialità edificatorie, compresi i vincoli e oneri che ne riducono la commerciabilità; variazioni di valore possono giustificare modifiche del prelievo per il periodo d'imposta ma non automaticamente rimborsi per gli anni precedenti
- In giudizio tributario il mancato esame da parte del giudice di fatto storico decisivo e posto in discussione tra le parti è motivo fondante di cassazione e rinvio
- Per difendere posizioni in casi analoghi il contribuente deve documentare e allegare chiaramente gli atti e le prescrizioni del piano paesaggistico/territoriale che incidono sulla edificabilità; il Comune deve invece motivare l'uso del criterio del valore venale alla luce dei limiti presenti
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