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Ordinanza

Ordinanza n. 27/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Vice Presidente della Provincia di Lecce n. 25 dell'11.12.2025 di indizione della elezione del Presidente della Provincia di Lecce per il giorno 29.04.2026; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, nei limiti dell'interesse, della deliberazione del C.P. n. 68/2025;

Giustizia amministrativa202501365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Vice Presidente della Provincia di Lecce che ha indetto per il 29 aprile 2026 l'elezione del Presidente della Provincia, nonché gli atti connessi e presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (elettori interessati)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto di indizione dell'elezione del Presidente della Provincia, deducendo la violazione dell'art. 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56/2014. Secondo la prospettazione, la disposizione impone di indire e svolgere le elezioni entro novanta giorni dalla cessazione dalla carica del precedente Presidente, verificatasi il 22 ottobre 2025; ne sarebbe derivato l'obbligo di indire i comizi entro l'11 dicembre 2025 e di svolgere le operazioni elettorali entro il 20 gennaio 2026. La Provincia ha sostenuto, invece, che la disposizione avesse natura meramente transitoria e non fosse applicabile al caso concreto, difendendo comunque la ragionevolezza della data del 29 aprile 2026, individuata per consentire una tornata elettorale unica per il Presidente e il Consiglio provinciale. Dopo il decreto monocratico cautelare n. 564/2025, che aveva imposto l'indizione delle elezioni entro cinque giorni e la fissazione della votazione dopo il decorso del termine minimo di quaranta giorni, il Vice Presidente ha adottato il decreto n. 26 del 22 dicembre 2025, fissando le elezioni all'1 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. In via sommaria, ha affermato che la disciplina elettorale e quella relativa alle funzioni fondamentali di Province, Comuni e Città metropolitane rientrano nella competenza statale e che il procedimento elettorale è soggetto a una tempistica predeterminata e non derogabile. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56/2014 non abbia natura transitoria, ma imponga stabilmente al Vice Presidente, nell'esercizio della funzione vicaria, di indire e svolgere le elezioni entro novanta giorni dalla cessazione del Presidente. La tesi della Provincia avrebbe infatti consentito una protrazione indefinita della funzione vicaria in assenza di un diverso termine legislativo. Il TAR ha inoltre rilevato che il legislatore contempla la possibilità che l'elezione del Presidente si svolga in una data diversa da quella del Consiglio provinciale, considerata la diversa durata dei rispettivi mandati. Ha giudicato prevalente l'interesse dei ricorrenti al tempestivo svolgimento delle elezioni, anche per evitare il protrarsi di una situazione di asserita illegalità permanente e la frustrazione definitiva della pretesa azionata. Il decreto n. 26/2025 non ha fatto venir meno l'interesse cautelare, poiché adottato in esecuzione della precedente misura monocratica e strettamente collegato alla sua efficacia. Sono state confermate le statuizioni già impartite: la Provincia deve adottare il provvedimento di indizione entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, fissando la votazione dopo il decorso dei quaranta giorni necessari tra indizione e voto; in caso di inottemperanza, provvede in via sostitutiva il Prefetto di Lecce, quale commissario ad acta, anche tramite delegato. È stata fissata l'udienza pubblica di merito al 22 aprile 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 79, lettera b), l. 56/2014

    entro novanta giorni dalla data di cessazione dalla carica del precedente Presidente

    La disposizione è stata interpretata, in via cautelare, come norma definitiva e non meramente transitoria, idonea a circoscrivere a novanta giorni la funzione vicaria del Vice Presidente e a imporre l'indizione e lo svolgimento delle elezioni entro tale termine.

  • art. 117 Cost.

    La disciplina elettorale e la disciplina delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane rientrano nella competenza statale.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata accolta in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora, valutati nella fase di cognizione sommaria.

  • art. 56 c.p.a.

    Le statuizioni del decreto monocratico urgente sono state confermate, compreso l'ordine di indizione delle elezioni e la designazione del Prefetto quale commissario ad acta in caso di inottemperanza.

Massime di principio

  • La disposizione che impone l'indizione e lo svolgimento delle elezioni provinciali entro novanta giorni dalla cessazione del Presidente deve essere interpretata, in assenza di diversa previsione, come regola definitiva volta a limitare temporalmente l'esercizio della funzione vicaria del Vice Presidente, e non come disciplina meramente transitoria.
  • La tempistica del procedimento elettorale, quando predeterminata dalla legge, non può essere derogata dall'amministrazione sulla base di esigenze organizzative o dell'opportunità di accorpare in un'unica tornata elettorale consultazioni relative a organi con diversa durata del mandato.
  • La possibilità che l'elezione del Presidente della Provincia si svolga in una data diversa da quella del Consiglio provinciale non contrasta con il sistema legislativo quando i due organi hanno durate del mandato differenti e la legge contempla tale eventualità.
  • In sede cautelare, l'interesse al tempestivo svolgimento delle elezioni può risultare prevalente quando il ritardo amministrativo determina il protrarsi di una situazione di esercizio vicario dell'organo rappresentativo e rischia di frustrare definitivamente la pretesa azionata.
  • L'adozione, in esecuzione di una precedente misura cautelare, di un nuovo provvedimento che fissa la data delle elezioni non determina necessariamente la sopravvenuta carenza di interesse alla cautela, quando il nuovo atto resta strettamente correlato all'efficacia della misura interinale.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioOrgani degli enti localiTutela cautelare
RamiElezioniEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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