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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33776/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da alcune eredi per ottenere: la declaratoria di falsità di due testamenti olografi apparentemente attribuiti a due diverse de cuius; la conseguente apertura della successione legittima; nonché, con riguardo a una delle successioni, l'accertamento della lesione della quota di legittima. Il tribunale di primo grado aveva dichiarato falso uno dei testamenti, rigettato la querela di falso relativa all'altro, e disposto la prosecuzione del giudizio per verificare la lesione di legittima. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza non definitiva, articolando sei motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico perché la Corte decide in rito. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che fosse diretto contro una sentenza di primo grado non ricorribile immediatamente per cassazione ex art. 360 c.p.c., in assenza di accordo per il ricorso per saltum.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione dei controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse una sentenza di primo grado, non essendo una sentenza d'appello né una decisione resa in unico grado, e che mancasse uno specifico accordo tra le parti idoneo a consentire il ricorso per saltum. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La ricorribilità in cassazione è ammessa solo contro sentenze di appello o pronunciate in unico grado; non è consentito impugnare direttamente per cassazione una sentenza di primo grado, salvo valido accordo per il ricorso per saltum.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    come inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di primo grado, quando non si tratti di decisione resa in unico grado e non risulti un espresso accordo tra le parti per il ricorso per saltum.
  • Il controllo sulla proponibilità del ricorso per cassazione è preliminare e assorbente rispetto all'esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamentoTutela dei legittimari
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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