Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1834/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 989/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 989/2025, notificata e passata in giudicato, con la quale il Comune era stato condannato al risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento del diritto al prepensionamento previsto dall’art. 2, comma 11, lett. a), del d.l. 95/2012, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’ente locale e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità relativi alla notificazione del titolo esecutivo, poiché l’indirizzo PEC utilizzato non risultava più inserito nei pubblici registri. Il ricorrente ha documentato che, al momento della notificazione, l’indirizzo era in uso al Comune e regolarmente inserito nel registro IPA, essendo stato dismesso e cancellato solo successivamente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e sussistenti i presupposti per l’ottemperanza: il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996 e non risultava l’esatto e integrale adempimento da parte del Comune. Quanto all’onere probatorio, il Collegio ha applicato l’art. 2697 c.c., ritenendo che, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettasse al Comune provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi; tale prova non è stata fornita, anche perché l’ente, pur ritualmente evocato, non si è costituito. Il Comune è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale presso il Comune di Adrano, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di novanta giorni per l’esecuzione sostitutiva. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 900, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della decisione in materia di ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua il presupposto dell’azione di ottemperanza rispetto a una sentenza passata in giudicato e consente di agire per ottenere l’esecuzione del titolo.

  • art. 2697 c.c.

    i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli

    Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, grava sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione del giudicato nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 2, comma 11, lett. a), d.l. 95/2012, convertito nella l. 135/2012

    Disposizione sostanziale richiamata nella sentenza del giudice del lavoro quale fondamento del diritto al prepensionamento, la cui mancata riconduzione aveva determinato il risarcimento riconosciuto al ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore deve provare il titolo esecutivo, la sua notificazione, il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione; una volta assolto tale onere, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento o l’esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione ritualmente intimata non esonera il ricorrente dalla prova dei fatti costitutivi dell’azione di ottemperanza, ma lascia a carico dell’amministrazione l’onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto all’esecuzione.
  • L’ottemperanza può essere accolta quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine legalmente previsto per l’adempimento e non risulti l’integrale esecuzione da parte dell’amministrazione.
  • La notificazione del titolo esecutivo a un indirizzo PEC dell’amministrazione è idonea quando, al momento della notificazione, l’indirizzo era in uso all’ente e risultava inserito nel pubblico elenco competente; la sua successiva dismissione o cancellazione non incide retroattivamente sulla validità della notificazione.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di provvedere in via sostitutiva su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.