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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26300/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento della debenza dei contributi alla Gestione separata INPS per l'anno 2009 da parte di un'avvocata e, in particolare, la conseguente applicazione di sanzioni civili per evasione contributiva. La corte d'appello aveva ritenuto dovuti i contributi, escludendo la prescrizione per effetto della proroga del termine di versamento al 6 luglio 2010, e aveva altresì confermato le sanzioni per evasione, valorizzando la mancata iscrizione alla Gestione separata e l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione fiscale. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la proroga del termine di versamento non fosse applicabile a un contribuente minimo aderente al relativo regime e non soggetto agli studi di settore; con il secondo ha contestato la debenza delle sanzioni civili, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione del differimento del termine di pagamento a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'effettiva soggezione concreta o dall'adesione al regime dei minimi. Ha invece accolto il secondo motivo: alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2022 e della successiva giurisprudenza di legittimità, ha escluso che fossero dovute sanzioni civili per l'omessa iscrizione e il mancato versamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla parte sulle sanzioni; decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato che nulla era dovuto a titolo di sanzioni civili per quell'anno. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della pronuncia costituzionale e per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit.

    Il differimento del termine di pagamento riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, non solo quelli concretamente assoggettati agli studi per mancata opzione per un diverso regime fiscale.

  • art. 1, commi 96 ss., L. n. 244/2007

    Il regime dei c.d. minimi non esclude, di per sé, l'applicazione del differimento del termine di pagamento se l'attività rientra tra quelle per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

  • Corte cost. n. 104 del 2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.

  • art. 116, commi 10 e 15, lett. a), L. n. 388/2000

    Le attenuazioni sanzionatorie previste da tali disposizioni presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata; lo stato di incertezza sull'obbligo contributivo e la buona fede non valgono, di per sé, a ricondurre la fattispecie nell'alternativa omissione/evasione fuori da tali specifiche ipotesi.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    Norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte indicata dalla Corte costituzionale quanto alle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 22, L. n. 576/1980

    Richiamato per individuare le soglie di reddito o di volume d'affari al di sotto delle quali gli avvocati del libero foro non sono iscritti alla Cassa forense.

Massime di principio

  • Il differimento del termine di versamento di imposte e contributi previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in base all'attività economica svolta, non già soltanto in ragione dell'effettiva adesione al relativo regime fiscale o dell'effettiva applicazione degli studi al singolo contribuente.
  • In tema di sanzioni per omesso versamento alla Gestione separata INPS, lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo e la buona fede del contribuente non incidono, di per sé, sulla qualificazione della violazione come evasione, se non nei limiti delle specifiche previsioni di attenuazione sanzionatoria che richiedono il pagamento della contribuzione dovuta.
  • A seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale che incide sul regime sanzionatorio degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma censurata non sono dovute sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata, pur permanendo l'obbligo contributivo accertato.
  • Quando una pronuncia costituzionale sopravviene nel corso del giudizio incidendo direttamente sul regime sanzionatorio, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata nella parte colpita e decidere nel merito, dichiarando non dovute le sanzioni per il periodo interessato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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