Sentenza n. 386/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5265/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione e sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La richiedente, residente in Italia da oltre vent'anni, aveva impugnato il diniego di cittadinanza adottato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su un procedimento penale relativo al reato di ricettazione, commesso nell'ottobre 2012 in concorso con il marito, in prossimità della domanda di cittadinanza presentata nel 2011. L'interessata deduceva, in appello, l'illegittimità della sentenza di primo grado e del diniego per difetto di istruttoria e di motivazione, valorizzando la condanna definitiva con l'attenuante della particolare tenuità, la successiva riabilitazione ottenuta nel 2024, la lunga residenza, l'attività lavorativa, l'integrazione sociale e la cessazione dei rapporti con il coniuge e con la precedente attività condivisa. Sosteneva inoltre che l'Amministrazione avesse attribuito rilievo meramente automatico alla vicenda penale, senza considerare adeguatamente gli elementi favorevoli e le circostanze sopravvenute.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisce esercizio di un'ampia, anzi amplissima, discrezionalità amministrativa, diretta a verificare il definitivo inserimento dell'istante nella comunità nazionale e la compatibilità della sua condotta con la sicurezza, la stabilità economico-sociale e i valori di convivenza civile. Nel caso concreto, il Ministero non si è limitato a considerare astrattamente l'esistenza del reato, ma ne ha valutato la rilevanza in rapporto al momento dell'adozione del diniego, evidenziando la prossimità temporale tra il fatto del 2012 e la domanda del 2011. È stata ritenuta legittima la valutazione secondo cui l'episodio costituiva indice sintomatico di inaffidabilità e di mancato idoneo inserimento nella comunità nazionale. L'attenuante della particolare tenuità è stata considerata non decisiva, non incidendo sulla qualificazione del comportamento né sull'entità massima della pena edittale rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992. La riabilitazione del 2024 e la cessazione dei rapporti con il coniuge e con la precedente attività sono state ritenute circostanze sopravvenute, non decisive per valutare la legittimità del diniego adottato nell'aprile 2019. Il giudizio negativo, pur fondato su un unico episodio criminoso, è stato quindi ritenuto non irragionevole ratione temporis. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
la cittadinanza “può” essere concessa
La norma attribuisce all'Amministrazione un potere concessorio ampiamente discrezionale, finalizzato a valutare il definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
art. 6, comma 1, lettera b), l. 91/1992
Il limite relativo all'entità della pena edittale è stato richiamato per escludere che l'attenuante della particolare tenuità rendesse irrilevante il reato valutato dall'Amministrazione.
art. 648, comma 2, c.p.
La condanna per ricettazione con l'attenuante della particolare tenuità non ha impedito all'Amministrazione di valutare il comportamento come indice di inaffidabilità ai fini della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un provvedimento ampiamente discrezionale, poiché l'Amministrazione deve valutare se il richiedente sia stabilmente integrato nella comunità nazionale e se la sua condotta consenta una prognosi favorevole di rispetto delle regole di convivenza e dei valori fondamentali dello Stato.
- Ai fini della concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valorizzare anche un unico episodio criminoso, purché ne valuti concretamente la gravità e la rilevanza in rapporto alla situazione del richiedente e al momento di adozione del provvedimento, senza limitarsi a un automatismo fondato sulla mera esistenza del precedente penale.
- La prossimità temporale tra la commissione del reato e la presentazione della domanda di cittadinanza può legittimamente assumere rilievo prognostico quale elemento indicativo dell'assenza, al momento della decisione, di un compiuto inserimento nella comunità nazionale.
- La concessione di un'attenuante penale relativa alla particolare tenuità del fatto non impedisce, di per sé, all'Amministrazione di considerare la condotta penalmente rilevante come indice di inaffidabilità ai fini della naturalizzazione, quando la valutazione amministrativa sia adeguatamente motivata e riferita al comportamento complessivo rilevante.
- La legittimità del diniego di cittadinanza deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento; la riabilitazione e gli altri elementi favorevoli sopravvenuti successivamente non incidono, di per sé, sulla legittimità originaria del diniego.
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