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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18296/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento ai fini IRES per l’anno d’imposta 2005 emesso nei confronti di una società in liquidazione, già operante nel settore alberghiero per anziani. L’Ufficio, a seguito di processo verbale di constatazione, aveva determinato un reddito minimo presunto pari a euro 353.340,00, a fronte di una perdita dichiarata di euro 196.838,00, ritenendo non integrati i presupposti per l’applicazione della disciplina sulle società non operative. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando l’esistenza di situazioni oggettive ostative allo svolgimento dell’attività e alla produzione di ricavi; la CTR, rigettando l’appello dell’Ufficio, aveva affermato che il mancato conseguimento del reddito minimo dipendeva da circostanze oggettive e che l’Agenzia non aveva dimostrato un uso della società come mero schermo per l’intestazione di beni ai soci o a terzi. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111, comma 6, Cost., perché la CTR non avrebbe chiarito la base logica del decisum in ordine al mancato rilascio delle autorizzazioni dei vigili del fuoco e alla sua eventuale imputabilità alla contribuente; 2) violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., per avere il giudice d’appello valorizzato fatti storici privi di prova documentale; 3) violazione dell’art. 30 della L. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR confuso l’inoperatività della società con una asserita impossibilità oggettiva di esercizio dell’attività.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza di merito conteneva un iter argomentativo percepibile e non contraddittorio. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR abbia erroneamente applicato la disciplina delle società non operative: la presunzione legale di inoperatività ex art. 30 L. 724/1994 può essere vinta solo con la prova, a carico del contribuente, di situazioni oggettive non dipendenti da scelte imprenditoriali che abbiano reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi. Nel caso concreto, la CTR avrebbe valorizzato circostanze di fatto non provate documentalmente e avrebbe quindi fondato la decisione su elementi non risultanti dagli atti. La sentenza impugnata è stata dunque cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla CTR della Puglia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente è denunciabile come nullità della sentenza solo quando il ragionamento decisorio non sia realmente percepibile, non bastando il mero difetto di sufficienza argomentativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della necessaria esposizione concisa ma intellegibile della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione del provvedimento deve essere effettiva e percepibile, entro il minimo costituzionale del sindacato di legittimità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente integra un error in procedendo denunciabile come nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione della disciplina sulle società non operative e dell’onere della prova è deducibile come violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione nei limiti attuali richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, con specifica indicazione del dato e del momento processuale.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    La decisione non può essere fondata su prove ritenute esistenti ma in realtà mai offerte; l’errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova è sindacabile in cassazione come violazione di legge processuale.

  • art. 30 L. 724/1994

    La disciplina sulle società non operative introduce una presunzione legale relativa di inoperatività, superabile solo provando situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento del volume minimo di ricavi o reddito.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare le situazioni oggettive idonee a vincere la presunzione di inoperatività grava sul contribuente.

  • art. 2248 c.c.

    È richiamato per il disfavore ordinamentale verso l’uso della struttura societaria per regolare la comunione di diritti reali con regole societarie.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur formalmente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il semplice difetto di completezza o di persuasività.
  • Nel giudizio di legittimità, l’errore di valutazione delle prove non è censurabile, mentre è censurabile l’errore di percezione sul contenuto oggettivo di prove non esistenti o mai prodotte, se la decisione vi abbia fatto indebito affidamento.
  • La disciplina delle società non operative si fonda su una presunzione relativa di inoperatività: il mancato raggiungimento dei ricavi minimi costituisce indice legale, superabile solo con prova rigorosa di circostanze oggettive estranee a scelte imprenditoriali consapevoli.
  • Per vincere la presunzione di non operatività, il contribuente deve dimostrare fatti oggettivi e non imputabili che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi o il reddito minimo previsti dalla legge.
  • Il giudice tributario non può ritenere provati fatti ostativi all’operatività della società quando tali fatti non risultino da documenti o da prove effettivamente offerte in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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