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Ordinanza

Ordinanza n. 1231/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n.09 del 22 aprile 2026, notificata in pari data, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Vitaliano, con cui viene disposta la chiusura immediata dell’attività commerciale "SI.D.I. Piccolo s.r.l." sita in via Nazionale delle Puglie n.195, in quanto priva del titolo edilizio per una presunta illegittimità del P.d.C. in sanatoria n.2513 del 9 aprile 2018.

Giustizia amministrativa202602600

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di chiusura immediata dell’attività commerciale per asserita assenza del titolo edilizio, in ragione della presunta illegittimità di un permesso di costruire in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune ha disposto la chiusura immediata dell’attività commerciale, previa sospensione cautelare. Nel procedimento era stata contestata l’assenza di aree di parcheggio secondo la normativa regionale, l’assenza di un certificato di agibilità successivo al permesso di costruire in sanatoria, l’assenza di autorizzazioni commerciali e sanitarie successive al medesimo titolo edilizio, nonché la presunta illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per errata applicazione dell’art. 21, comma 4, delle N.T.A. del PUC. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che alla data del rilascio dell’autorizzazione non era previsto alcun rapporto tra superficie di vendita e parcheggi pertinenziali, che il permesso di costruire in sanatoria non era stato annullato in autotutela, che esisteva un certificato di agibilità e che il riesame del titolo edilizio, a distanza di molti anni, non rispettava i presupposti dell’autotutela ordinaria.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’ordinanza di chiusura. Ha ritenuto le censure suscettibili di favorevole delibazione in sede di merito. In particolare, ha rilevato che la normativa vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione non prevedeva un rapporto tra superficie di vendita e dotazione di parcheggi pertinenziali; che il permesso di costruire in sanatoria non risultava annullato in autotutela; che era stata dimostrata l’esistenza di un certificato di agibilità; e che emergevano profili di violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, poiché non era prospettata alcuna falsa rappresentazione e non apparivano sussistenti i presupposti per l’autotutela ordinaria, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dal rilascio dei titoli che l’amministrazione intendeva riesaminare. Quanto al periculum in mora, il Collegio si è riportato alle ragioni già esposte nel decreto cautelare, confermandole. Ha fissato l’udienza pubblica per il merito al 10 febbraio 2027 e ha condannato il Comune al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il riesame in autotutela di un titolo favorevole richiede i presupposti di legge, inclusi un interesse pubblico concreto e attuale e il rispetto di un termine ragionevole; il lungo tempo trascorso e l’assenza di falsa rappresentazione sono stati valorizzati dal TAR contro il riesame del titolo edilizio.

  • art. 21, comma 4, N.T.A. del PUC

    La sua presunta erronea applicazione era posta dal Comune a fondamento della contestazione del permesso di costruire in sanatoria; l’ordinanza non definisce nel merito la questione interpretativa.

Massime di principio

  • Il riesame d’ufficio di un titolo edilizio favorevole rilasciato da lungo tempo non può fondarsi sulla sola rivalutazione della sua legittimità: in assenza di falsa rappresentazione devono essere verificati e motivati i presupposti dell’autotutela ordinaria, compresi l’interesse pubblico concreto e attuale e la ragionevolezza del termine trascorso.
  • La chiusura di un’attività commerciale non può essere giustificata dalla mera contestazione dell’illegittimità originaria del titolo edilizio, quando tale titolo non sia stato previamente rimosso mediante un valido provvedimento di autotutela.
  • Ai fini della tutela cautelare, la dimostrazione dell’esistenza del certificato di agibilità può incidere sul fumus della pretesa amministrativa fondata sulla sua asserita mancanza.
  • La valutazione della legittimità della dotazione di parcheggi deve essere compiuta in base alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo o dell’autorizzazione rilevante, senza applicare retroattivamente requisiti non allora previsti.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziCommercio e grandi strutture di venditaAutotutela
RamiEdiliziaCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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