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Sentenza

Sentenza n. 458/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento - previa sospensiva: a. del provvedimento di cui alla nota prot. n. 25347 del 03.10.2025, con la quale il Responsabile della 4° Area - Area Tecnica Comunale del Comune di Mercato S. Severino ha negato il diritto allo scomputo dagli oneri di urbanizzazione delle opere da realizzare a standard nell'ambito del “Piano Urbanistico Attuativo dell'Ambito di Riassetto e Completamento ARC 5 - Capoluogo” approvato con delibera di G.C. n. 137 del 21.05.2025; b. ove e per quanto occorra, della nota della 4° Area - Area Tecnica Comunale del Comune di Mercato S. Severino prot. n. 23723 del 17.09.2025, con la quale è stato accordato un parziale e incongruo scomputo degli oneri di urbanizzazione; c. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali. nonché per l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva - ex art. 133, lett. f) c.p.a., del diritto della società ricorrente a scomputare, ai sensi dell'art. 16 - commi 2 e 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, l'intero importo dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione, pari a € 324.009,76, per effetto della realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare e cedere gratuitamente al Comune, quantificato in € 449.524,57 e , di conseguenza, per la declaratoria della non debenza delle somme richieste dall'Ente.

Giustizia amministrativa202501630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dello scomputo degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere a standard da realizzare e cedere gratuitamente al Comune nell'ambito di un piano urbanistico attuativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego comunale dello scomputo integrale degli oneri di urbanizzazione, nonché il precedente riconoscimento di uno scomputo parziale ritenuto incongruo, chiedendo anche l'accertamento del diritto a scomputare l'importo complessivo degli oneri, pari a euro 324.009,76, in ragione della realizzazione di opere pubbliche quantificate in euro 449.524,57. Ha dedotto, con quattro motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 16 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e l'eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria, erroneità manifesta e sviamento. La tesi era che le opere destinate all'uso pubblico e alla cessione gratuita al Comune costituissero una prestazione alternativa rispetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dovessero quindi essere integralmente portate in detrazione. In subordine, la società ha contestato la legittimità della previsione delle NTA comunali secondo cui le opere di urbanizzazione primaria e secondaria erano a esclusivo carico dei soggetti attuatori, con cessione e gestione gratuita in favore del Comune. Il Comune ha sostenuto che le opere a standard costituissero un obbligo autonomo del soggetto attuatore e non opere scomputabili dagli oneri. È stata inoltre prospettata la nomina di un verificatore per individuare le opere eventualmente scomputabili.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha escluso preliminarmente la necessità di una verificazione, rilevando che l'istruttoria giudiziale non può sostituire le determinazioni comunali espressive di discrezionalità amministrativa e che l'eventuale supporto peritale avrebbe dovuto essere acquisito dall'Amministrazione nel procedimento. Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi dell'obbligazione alternativa tra pagamento degli oneri e realizzazione delle opere a standard. Ha distinto gli standard urbanistici dagli oneri di urbanizzazione, evidenziando che la monetizzazione degli standard non ha la stessa natura del contributo di costruzione ed è un beneficio eccezionale, rimesso alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione. L'art. 16, commi 2 e 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001 non attribuisce al privato un diritto automatico allo scomputo: la realizzazione diretta delle opere può operare a scomputo solo secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, mediante un atto amministrativo o convenzionale che individui opere e importi ammessi. In mancanza di tale accordo, gli obblighi di pagamento degli oneri e di realizzazione delle opere previste dallo strumento urbanistico hanno carattere cumulativo e concorrente, non alternativo né facoltativo. La previsione delle NTA comunali è stata ritenuta coerente con la disciplina legislativa, non essendo prevista alcuna monetizzazione obbligatoria degli standard. È stata inoltre esclusa l'illegittimità della disposizione per il fatto che imponesse un onere aggiuntivo rispetto agli standard minimi, poiché l'adeguamento degli standard può conseguire anche a interventi che incidano sul carico urbanistico. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state compensate per la controvertibilità della vicenda e il peculiare andamento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 380/2001

    A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, [...] con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune.

    La norma non configura un diritto automatico del privato allo scomputo, ma subordina la realizzazione delle opere in sostituzione del pagamento all'accordo con il Comune e alle modalità e garanzie da questo stabilite.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001

    Strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

    Individua le opere di urbanizzazione primaria rilevanti ai fini del regime previsto dall'art. 16.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia.

  • art. 12, comma 4, NTA del PUC comunale

    Le urbanizzazioni primarie e secondarie sono da realizzare a esclusivo carico dei soggetti attuatori del comparto con cessione e gestione gratuita in favore del Comune.

    La disposizione impone al soggetto attuatore la realizzazione e la cessione gratuita delle opere, senza prevedere il loro automatico scomputo dagli oneri di urbanizzazione.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444

    Richiamato quale fonte dei criteri relativi agli standard urbanistici e all'adeguamento degli stessi in rapporto al carico urbanistico.

Massime di principio

  • La realizzazione di opere a standard urbanistico e il pagamento degli oneri di urbanizzazione non costituiscono, in assenza di uno specifico accordo con il Comune, prestazioni alternative: quando entrambe le obbligazioni gravano sul soggetto attuatore in base allo strumento urbanistico, esse hanno carattere cumulativo e concorrente.
  • L'art. 16, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 non attribuisce al titolare del permesso di costruire un diritto automatico allo scomputo degli oneri; lo scomputo richiede un atto dell'Amministrazione, anche di natura convenzionale, che individui le opere ammesse, la loro entità e la quota di oneri non dovuta, secondo modalità e garanzie stabilite dal Comune.
  • La monetizzazione degli standard urbanistici è un beneficio eccezionale e discrezionale, distinto ontologicamente dal contributo di costruzione; in assenza di una previsione normativa o pianificatoria che la imponga, il privato non può pretenderne il riconoscimento unilaterale.
  • La mera realizzazione di opere astrattamente qualificabili come opere di urbanizzazione non determina automaticamente lo scomputo degli oneri: occorre il previo assenso dell'Amministrazione, preceduto da una valutazione sull'effettiva utilità pubblica e progettuale delle opere e sulla loro idoneità a soddisfare l'interesse della collettività.
  • La verificazione disposta nel processo amministrativo non può sostituire le determinazioni amministrative espressive di discrezionalità, né può essere utilizzata per formare ex post una valutazione tecnica che l'Amministrazione avrebbe dovuto compiere nel procedimento.
  • Le previsioni urbanistiche che pongono a carico dei soggetti attuatori la realizzazione e la cessione gratuita di opere di urbanizzazione sono legittime se coerenti con la disciplina urbanistica e non sussiste una norma che imponga la monetizzazione o lo scomputo degli standard.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniStandard urbanistici e dotazioni territorialiContributo di costruzione e oneriIstruttoria processuale
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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