Cassazione Civile, Ordinanza n. 14850/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio, disponendo la compensazione integrale delle spese. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura articolata nei tre motivi di ricorso. La decisione si fonda sul sopravvenuto consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale richiamato nel giudizio di merito e sulla volontaria rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due risparmiatrici avevano acquistato nell’agosto e nel settembre 1984 più buoni postali fruttiferi trentennali della serie P/O, per complessivi importi rilevanti. Alla scadenza, presentandosi nel novembre 2014 agli uffici postali per la riscossione, avevano appreso che Poste Italiane intendeva applicare un rendimento inferiore rispetto a quello riportato sul retro dei titoli. Le attrici avevano quindi chiesto la condanna della società al pagamento della differenza, sostenendo che non potessero essere applicati tassi peggiorativi mai comunicati al sottoscrittore, anche in ragione dell’affidamento legittimo e della disciplina richiamata in tema di buoni postali e di trasparenza bancaria. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, mentre la Corte d’appello aveva confermato la decisione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite che considera applicabile ai buoni di serie precedenti la disciplina successivamente introdotta con il decreto ministeriale del 1986, escludendo anche la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. In Cassazione il successore delle originarie attrici ha proposto ricorso con tre motivi, ma prima della decisione ha rinunciato al ricorso, dichiarando di prendere atto del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale sfavorevole alla propria tesi.
Norme richiamate
nel giudizio di merito è stato richiamato per affermare la prevalenza delle successive determinazioni ministeriali sui buoni postali rispetto al testo letterale dei titoli
erano stati invocati dalle parti a sostegno della tesi sulla disciplina applicabile ai rapporti di rendimento dei buoni, ma la decisione finale non affronta il merito
richiamato dalle parti come base normativa per contestare l’applicazione di tassi inferiori, senza ulteriore scrutinio in Cassazione
DM 1986
la Corte d’appello ha ritenuto, sulla scorta delle Sezioni Unite, che la disciplina introdotta dal decreto si applichi anche ai buoni di serie precedenti
Cass. Sez. Un. n. 3963 dell’11/2/2019
è il precedente decisivo richiamato dalla Corte territoriale per respingere l’impugnazione e ritenere applicabile la disciplina ministeriale successiva ai buoni anteriori
non determinabile dal testo
non emerge chiaramente dal testo, quindi non viene ricostruito nel merito
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente dichiara rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l’estinzione del giudizio senza esaminare i motivi dedotti.
- La rinuncia al ricorso comporta la cessazione della decisione sul merito e rende superfluo ogni scrutinio delle censure, anche se la controversia sottostante abbia già visto un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- Nei giudizi relativi ai buoni postali fruttiferi, il tema dell’interpretazione del rendimento applicabile può essere risolto, nel merito, alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite che valorizza la disciplina ministeriale sopravvenuta rispetto al testo originario dei titoli, ma tale principio nella presente decisione resta solo richiamato e non costituisce ratio decidendi della pronuncia di legittimità.
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