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Ordinanza

Ordinanza n. 790/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di mancato superamento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio complessivo di punti 28,08, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova scritta pari a punti 30,74, come risultante dal report analitico individuale della prova preselettiva rilasciato dall’Amministrazione; b) del provvedimento recante l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta della predetta procedura concorsuale, nel quale è esclusa la ricorrente, come pubblicato dall’Amministrazione all’esito della prova preselettiva (prot. 58754 del 19.12.2025), nonché delle successive integrazioni e/o rettifiche del medesimo elenco, come da atti successivamente adottati e allegati in giudizio (prot. 58996 in pari data); c) dei verbali della Commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova preselettiva, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 6,16, 19, 26, 27, 29, 41 e 42, con conseguente attribuzione della penalizzazione alla ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, successivo, collegato e comunque connesso ai provvedimenti sopra specificamente indicati, ivi inclusi, ove occorra: gli atti di approvazione degli esiti della prova preselettiva; gli atti di formazione e approvazione della graduatoria della preselettiva; gli atti organizzativi e applicativi che precludono alla ricorrente la partecipazione alla sessione suppletiva della prova preselettiva del 19 gennaio 2026 e/o alla prova scritta del 26 gennaio 2026, nella parte in cui ledono la posizione giuridica soggettiva della ricorrente, con riserva di ulteriori motivi e integrazioni all’esito dell’acquisizione completa degli atti.

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: mancato superamento della prova preselettiva e conseguente esclusione dalla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il risultato della prova preselettiva, al quale le è stato attribuito il punteggio di 28,08, inferiore alla soglia di accesso alla prova scritta fissata in 30,74 punti. Ha contestato, in particolare, i verbali della commissione esaminatrice e del Cineca relativi alla predisposizione, somministrazione e valutazione della prova, nella parte in cui hanno individuato come univocamente corrette le risposte ai quesiti nn. 6, 16, 19, 26, 27, 29, 41 e 42, con conseguente penalizzazione del punteggio. Sono stati inoltre impugnati l'elenco degli ammessi alla prova scritta, le successive integrazioni o rettifiche e gli atti organizzativi che avrebbero precluso la partecipazione alla sessione suppletiva della preselettiva e alla prova scritta. Il testo dell'ordinanza non espone le singole censure di legittimità né la motivazione del precedente decreto cautelare.

La decisione

Il Collegio ha accolto l'istanza cautelare, limitatamente alla conferma degli effetti del decreto cautelare già concesso. Nel bilanciamento degli interessi, ha valorizzato il fatto che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta. L'ordinanza non definisce il merito delle censure relative alla correttezza dei quesiti o alla valutazione della prova e ha fissato l'udienza del 9 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il Collegio ha confermato gli effetti del decreto cautelare sulla base del bilanciamento degli interessi e della circostanza che la ricorrente aveva già sostenuto la prova scritta.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può confermare gli effetti di un decreto cautelare già concesso quando il bilanciamento degli interessi coinvolti lo giustifica, anche valorizzando l'avvenuta partecipazione del ricorrente alla prova successiva della procedura concorsuale.
  • La conferma della misura cautelare non anticipa la decisione sul merito delle censure relative alla legittimità dei quesiti e alla valutazione della prova preselettiva.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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