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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25105/2020 del 10/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale di Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate relativo alla richiesta di rimborso del 90% di imposte e contributi versati per gli anni 1990-1992 connessi agli effetti del sisma del 13/12/1990 (richiesta fondata sull'art. 9, comma 17, L. 27/12/2002, n. 289). In Cassazione la questione processuale principale è stata l'omesso deposito, da parte della ricorrente, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione nei termini previsti (art. 369 c.p.c.), con valutazione delle eccezioni giurisprudenziali relative a notifiche telematiche e alla disponibilità del documento nel fascicolo d'ufficio o per produzione della controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notifica entro il termine previsto; non è stato esaminato il merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente (euro 5.000,00 oltre spese forfetarie al 15% e accessori). La Corte ha inoltre ricordato che l'ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto non è applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate per legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    prevede misure di restituzione (rimborso) per i soggetti colpiti dal sisma del 13/12/1990, con riferimento agli anni d'imposta 1990-1992

    La norma è stata invocata come fondamento del diritto al rimborso del 90% delle imposte per chi aveva già versato; la CTR l'ha interpretata in senso che chi ha già pagato ha diritto al rimborso del 90% mentre chi non ha ancora pagato deve corrispondere solo il 10% dovuto

  • art. 369 cod. proc. civ.

    secondo comma, n. 2 (onere di deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione a pena di improcedibilità)

    La Corte ha applicato il principio che il mancato deposito della copia della sentenza impugnata con la relata di notifica comporta improcedibilità del ricorso, salvo i casi di sanatoria previsti dalla giurisprudenza

  • art. 372 cod. proc. civ.

    disciplinante la produzione separata di documenti già notificati

    Può consentire il deposito successivo della relata purché entro il termine di 20 giorni previsto dall'art. 369, evitando l'improcedibilità se il documento viene effettivamente prodotto nei termini

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)

    prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità

    La Corte ha precisato che tale onere non può essere applicato alle Amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal versamento materiale del contributo mediante prenotazione a debito

  • Cass. SS.UU. n. 10648/2017

    precedente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

    Stabilisce che l'improcedibilità per mancato deposito della relata non opera se il documento mancante è nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o acquisito mediante istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio

  • Cass. SS.UU. n. 22438/2018 e n. 8312/2019

    precedenti delle Sezioni Unite in materia di notifiche telematiche e deposito di copie non autenticate

    Temporizzano il rigore dell'obbligo documentale nelle ipotesi di notifiche telematiche: se la parte controricorrente detiene l'originale notificato digitalmente o non contesta la conformità, la mancata attestazione di conformità può non essere sanzionata

Massime di principio

  • Depositare, insieme al ricorso per cassazione, la copia della sentenza impugnata completa della relata di notificazione entro i termini prescritti (art. 369 c.p.c.) è essenziale: la mancata produzione può comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • Se la notifica è avvenuta per via telematica (PEC) o il documento è già nella disponibilità del giudice o della controparte, la sanzione dell'improcedibilità può essere evitata, specialmente se la controparte non contesta la conformità.
  • In caso di omissione, tentare subito di sanare il vizio mediante deposito separato (art. 372 c.p.c.) entro il termine breve previsto può evitare l'improcedibilità; oltre tale termine la sanatoria non è possibile.
  • Nelle controversie con amministrazioni pubbliche, verificare l'esenzione dall'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato (art. 13 d.P.R. n. 115/2002) prima di applicare sanzioni economiche.
  • Procedura pratica consigliata: conservare sempre la relata di notifica originale, chiedere tempestivamente la trasmissione del fascicolo d'ufficio in caso di mancata copia, e in caso di notifica digitale allegare la prova della notifica telematica o verificare la mancata contestazione da parte della controparte.

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