Cassazione Civile, Sentenza n. 25208/2020 del 10/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti per mancata declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile promossa il 19 giugno 1995. Sosteneva che, per effetto dei commi 2 quater e 2 quinques dell'art.1 della legge n.20/1994 (introdotti da vari decreti legge non convertiti: nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96, 215/96) e della successiva sanatoria dell'art.1, comma secondo, della legge n.639/96, l'azione si sarebbe dovuta estinguere al compimento del decimo anno dalla notifica dell'atto introduttivo, configurando una speciale limitazione temporale del processo. Denunciava inoltre eccesso di potere giurisdizionale e violazione del diritto al giusto processo per la prolungata durata del giudizio.
La decisione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando che non si era formato il giudicato interno sulla giurisdizione (poiché non risultava un capo autonomo non impugnato nella sentenza di primo grado), la Corte ha ritenuto che il motivo prospettato fosse in sostanza un errore in iudicando relativo all'interpretazione e applicazione di norme sulla prescrizione e sulla loro efficacia temporale, profili non sindacabili in cassazione avverso decisioni della Corte dei Conti salvo che riguardino i limiti esterni della giurisdizione. Di conseguenza il ricorso, non conforme al modello tassativo di ammissibilità per la cassazione in materia contabile, è stato respinto come inammissibile. È stato altresì disposto l'eventuale pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
art.24; art.103; art.111, comma VII
Invocate dal ricorrente per sostenere un vizio di giurisdizione e violazione del diritto di difesa/giusto processo; la Corte ha comunque ritenuto che la questione sollevata fosse principalmente di merito/interpretazione normativa e non un superamento dei limiti esterni della giurisdizione
Legge n.20/1994
art.1, commi 2 quater e 2 quinques
Norme ritenute dal ricorrente idonee a fissare un termine decennale speciale per l'azione di responsabilità; la Corte ha considerato la questione come di interpretazione della disciplina della prescrizione e non come questione di giurisdizione
Legge n.639/1996
Predetta disposizione di 'sanatoria' è stata evocata per sostenere l'effetto estintivo; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non si fosse prodotto un effetto stabilizzante tale da produrre l'estinzione dell'azione per decorso del tempo in senso sostanziale
Decreti legge nn.248/95, 353/95, 439/95, 541/95, 79/96, 215/96
Introdussero le modifiche pro tempore alla legge n.20/1994; essendo in massima parte non convertiti, la loro portata e la presunta tutela temporale invocata dal ricorrente sono state considerate questione di interpretazione e non di giurisdizione
Codice di giustizia contabile
Richiamato dal P.G. per eccepire l'inammissibilità per formazione del giudicato sulla giurisdizione; la Corte ha però ritenuto che non fosse formatosi il giudicato interno sulla giurisdizione nel caso concreto
d.P.R. n.115/2002
art.13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme richiamate in relazione all'obbligo, eventualmente, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione avverso decisioni della Corte dei Conti è ammesso soltanto per questioni inerenti ai limiti esterni della giurisdizione; errori di interpretazione normativa o di merito (error in iudicando) sono inammissibili.
- Le questioni sulla prescrizione e sull'efficacia temporale di norme legislative o di decreti legge non convertiti sono, di regola, questioni di merito/interpretazione che non determinano automatica violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
- Per evitare che la giurisdizione del giudice speciale si consolidi per 'silenzio' processuale, è opportuno sollevare tempestivamente l'eccezione di difetto di giurisdizione in primo grado o in appello; la mancata tempestiva eccezione può comportare affermazione implicita della competenza e rischi di preclusione.
- La mera durata prolungata del processo può integrare profili di violazione del giusto processo, ma tale doglianza deve essere collegata a questioni di giurisdizione o diritti processuali rilevanti per essere esaminabile in cassazione contro la Corte dei Conti.
- Le presunte 'sanatorie' legislative o le norme transitorie che incidono sui termini di prescrizione richiedono attento esame della loro efficacia retroattiva e del momento in cui il termine decennale si considera compiuto; il semplice passare del tempo non sempre produce una stabilizzazione dei rapporti tale da estinguere l'azione senza un chiaro effetto normativo.
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