Cassazione Civile, Sentenza n. 25207/2020 del 10/11/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato full-time, a tempo indeterminato, tra Monica Degni e SSICA dal 28/11/1995 al 05/11/2004 (con iniziale inquadramento come ricercatrice secondo il CCNL degli Enti di ricerca fino al febbraio 2000 e poi come impiegata 10° livello secondo CCNL industria alimentare). SSICA contestava, in particolare, la giurisdizione (art. 69 d.lgs. n.165/2001) per il periodo anteriore al 30/6/1998, la qualificazione del rapporto come subordinato (anziché autonomo), la configurabilità di interposizione fittizia, la rilevanza del comportamento concludente della lavoratrice (presunta acquiescenza), la decorrenza della prescrizione e l'applicabilità di norme sul lavoro flessibile/termine (art.36 d.lgs.165/2001, art.32 l.183/2010, legge n.1369/1960).
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso della SSICA. Ha confermato la decisione della Corte d'appello: esiste un unico rapporto subordinato tra Degni e SSICA per il periodo indicato; le prestazioni erano effettivamente rese alla SSICA (i contratti con CRPA erano formali/secondari); gli elementi sintomatici della subordinazione (direttive, vigilanza/controllo, inserimento nell'organizzazione, orario definito, continuità) sono stati adeguatamente accertati. Sul punto di giurisdizione la Corte ha ribadito il principio secondo cui, per evitare il frazionamento della tutela, il giudice ordinario è competente anche per le questioni che riguardano periodi anteriori al 30/6/1998 se la controversia è unitaria. Sono state rigettate le censure sulla prescrizione (confermato indirizzo che valuta la "stabilità reale" del rapporto), sulle deduzioni di interposizione e sull'applicabilità dell'art.32/2010, sull'art.36 d.lgs.165/2001 e sulle doglianze motivazionali. SSICA è stata condannata alle spese di giudizio. La sentenza d'appello è quindi integralmente confermata nei punti rilevanti.
Norme richiamate
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7
La norma sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario va interpretata alla luce dell'esigenza di evitare la frammentazione della tutela: quando la domanda riguarda una fattispecie unitaria che abbraccia il periodo anteriore e successivo al 30/6/1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario; la residuale giurisdizione amministrativa opera solo per questioni riguardanti esclusivamente il periodo anteriore.
legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (art. 1, disciplina interposizione)
La Corte ha osservato che non è necessario invocare espressamente l'art.1 per affermare l'esistenza di un unico rapporto subordinato: la qualificazione del rapporto si basa sugli elementi di fatto concreti e non sulla formale interposizione.
legge n. 1338 del 12 agosto 1962, art. 13
Il provvedimento del primo grado che dispone costituzione a rendita in favore dell'INPS per il periodo lavorativo è stato confermato: la sentenza ha dato rilievo all'onere contributivo e previdenziale che grava sul datore di lavoro e alla necessità di regolarizzare la posizione contributiva della lavoratrice.
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 (art. 5, comma 1)
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa
La Corte ha utilizzato tale disposizione per spiegare la transizione della SSICA in ente pubblico economico e sottolineare che, indipendentemente dalle modificazioni formali della veste giuridica dell'ente, i rapporti di lavoro hanno avuto natura privatistica e sono regolati come rapporti di lavoro nell'impresa.
d.lgs. 10 settembre 2003/altre norme su lavoro e somministrazione (citazioni giurisprudenziali: art. 32 legge n.183/2010, artt. 61-62 d.lgs. n.276/2003)
Norme richiamate dalle parti ma la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art.32 l.183/2010 (riguarda reiterazione di contratti a termine) e ha precisato che la qualificazione sostanziale del rapporto prevale sulla forma contrattuale. Richiamo alle norme sul lavoro parasubordinato e somministrazione per valutare la natura del rapporto, ma la decisione è stata presa sulla base degli elementi fattuali di subordinazione.
codice civile, art. 2094 e art. 2697
Art.2094 (definizione di lavoratore subordinato) e art.2697 (onere della prova) sono stati applicati secondo la giurisprudenza consolidata: gli indici sintomatici della subordinazione hanno soddisfatto l'accertamento fattuale e l'onere probatorio è stato considerato assolto dalla lavoratrice attraverso testimonianze e elementi di fatto.
contratti collettivi (CCNL Comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione; CCNL Industria alimentare)
La Corte ha tenuto conto della disciplina contrattuale applicabile nel tempo per l'inquadramento della lavoratrice (ricercatrice fino a feb.2000, poi impiegata 10° livello), ritenendo coerente la valutazione sull'esistenza di rapporto subordinato e sul regime retributivo.
codice civile, artt. 2935, 2941, 2942 (prescrizione)
La Corte ha ritenuto confermabile l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini della prescrizione delle pretese retributive, si valuta la "stabilità reale" del rapporto nella sua concreta attuazione; di conseguenza non è stato riconosciuto l'estinzione di pretese anteriori per mera decorrenza prescrizionale nella fattispecie.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un rapporto di lavoro che si estende prima e dopo il 30/6/1998, se la questione è unitaria il giudice ordinario è competente anche per il periodo anteriore per evitare la frammentazione della tutela.
- La qualificazione del rapporto come subordinato si basa sugli elementi di fatto: direttive specifiche, vigilanza e controllo, inserimento nell'organizzazione, orario prestabilito e continuità della prestazione sono indici decisivi anche se formalmente il contratto dichiara autonomia.
- La presenza di contratti formali (es. con soggetti interposti) non esclude che il rapporto sia in concreto con il datore effettivo; la verifica sostanziale della titolarità del rapporto prevale sulla forma.
- Per la decorrenza della prescrizione rileva la "stabilità reale" del rapporto (come si è concretamente svolto), non la mera qualificazione formale o la circostanza che il lavoratore abbia avuto una parvenza di protezione dal licenziamento.
- Se il datore di lavoro non versa i contributi previdenziali, l'onere resta a suo carico e le somme dovute al lavoratore a titolo risarcitorio non sono decurtabili dei contributi non versati; occorre regolarizzare la posizione contributiva.
- Le censure in cassazione relative alla valutazione probatoria e ai fatti storici sono in gran parte inammissibili se mirano solo a una rivalutazione del materiale probatorio; sono sindacabili in sede di legittimità solo per specifici vizî di motivazione previsti dalla legge.
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