Sentenza n. 163/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, atto n. 21876 del 21 aprile 2023, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente i sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ... nonché per l’accertamento ... - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che escludevano i sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in congedo a domanda dal 1° gennaio 2021, all'età di 55 anni e con 42 anni di servizio, ha impugnato i prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli interessi e alla rivalutazione. L'INPS ha sostenuto: che il beneficio fosse tassativamente riconoscibile solo nelle ipotesi di cessazione per limite di età, permanente inabilità o decesso; che, per il collocamento a domanda, mancasse la prova della presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti; che il ricorrente non avesse provato il pagamento della contribuzione previdenziale richiesta dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri. Il beneficio si applica anche a chi cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il ricorrente possedeva requisiti ancora più elevati, avendo 55 anni e 42 anni di servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio. Il TAR ha inoltre distinto l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, relativo all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio, dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, concernente l'incremento della base pensionabile; quest'ultima disposizione non subordina quindi il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio al pagamento della contribuzione prevista per il trattamento pensionistico. L'INPS è stato obbligato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali. Sulle differenze spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e riconosce il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
La norma conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, superando differenze di trattamento rispetto alla Polizia di Stato.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387
La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
Il termine del 30 giugno non è decadenziale né perentorio; è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
La disposizione conferma che il termine del 30 giugno incide sulla tempistica del collocamento a riposo e non costituisce condizione decadenziale per il riconoscimento dei sei scatti.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... in aggiunta alla base pensionabile ...; ... al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.
La norma disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e del trattamento pensionistico, non il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Sulle somme dovute a titolo di differenze previdenziali spettano gli interessi legali secondo il regime richiamato dal giudice.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Gli interessi legali non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di riliquidazione del trattamento.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e consente l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche quando la cessazione avvenga a domanda, purché siano maturati 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura perentoria e il suo mancato rispetto non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti; il termine incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, secondo quanto previsto dal comma 3.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e del trattamento pensionistico, mentre l'inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio è regolata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, il pagamento della contribuzione previsto dall'art. 4 non costituisce presupposto per il riconoscimento del beneficio ai fini del trattamento di fine servizio.
- Quando il trattamento di fine servizio è riliquidato per effetto dell'inclusione dei sei scatti stipendiali, sulle differenze spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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