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Sentenza

Sentenza n. 163/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., Direzione provinciale di Chieti, atto n. 21876 del 21 aprile 2023, nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente i sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ... nonché per l’accertamento ... - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202400060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che escludevano i sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato in congedo a domanda dal 1° gennaio 2021, all'età di 55 anni e con 42 anni di servizio, ha impugnato i prospetti INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, chiedendo l'accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre agli interessi e alla rivalutazione. L'INPS ha sostenuto: che il beneficio fosse tassativamente riconoscibile solo nelle ipotesi di cessazione per limite di età, permanente inabilità o decesso; che, per il collocamento a domanda, mancasse la prova della presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti; che il ricorrente non avesse provato il pagamento della contribuzione previdenziale richiesta dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha riconosciuto che l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri. Il beneficio si applica anche a chi cessa a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il ricorrente possedeva requisiti ancora più elevati, avendo 55 anni e 42 anni di servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è perentorio e il suo mancato rispetto non determina decadenza: esso incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, non sulla spettanza del beneficio. Il TAR ha inoltre distinto l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, relativo all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio, dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, concernente l'incremento della base pensionabile; quest'ultima disposizione non subordina quindi il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio al pagamento della contribuzione prevista per il trattamento pensionistico. L'INPS è stato obbligato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali. Sulle differenze spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate, con rifusione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv. dalla l. 20 novembre 1987, n. 472

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...

    La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e riconosce il beneficio ai fini del trattamento di fine servizio anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

    La norma conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, superando differenze di trattamento rispetto alla Polizia di Stato.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

    Il termine del 30 giugno non è decadenziale né perentorio; è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

    La disposizione conferma che il termine del 30 giugno incide sulla tempistica del collocamento a riposo e non costituisce condizione decadenziale per il riconoscimento dei sei scatti.

  • art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165

    Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... in aggiunta alla base pensionabile ...; ... al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

    La norma disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e del trattamento pensionistico, non il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine servizio regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    Sulle somme dovute a titolo di differenze previdenziali spettano gli interessi legali secondo il regime richiamato dal giudice.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Gli interessi legali non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria sulle somme oggetto di riliquidazione del trattamento.

Massime di principio

  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e consente l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche quando la cessazione avvenga a domanda, purché siano maturati 55 anni di età e almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura perentoria e il suo mancato rispetto non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti; il termine incide sulla decorrenza del collocamento a riposo, secondo quanto previsto dal comma 3.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e del trattamento pensionistico, mentre l'inclusione dei sei scatti nel trattamento di fine servizio è regolata dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, il pagamento della contribuzione previsto dall'art. 4 non costituisce presupposto per il riconoscimento del beneficio ai fini del trattamento di fine servizio.
  • Quando il trattamento di fine servizio è riliquidato per effetto dell'inclusione dei sei scatti stipendiali, sulle differenze spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi

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