Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36033/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Nel passivo del fallimento di una ditta individuale era stato ammesso il credito per scoperto di conto corrente vantato da un istituto bancario, ma il giudice delegato aveva escluso il privilegio ipotecario richiesto perché il curatore aveva eccepito la revocabilità dell’atto unilaterale di concessione di ipoteca volontaria. Il tribunale, decidendo sull’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f., aveva ritenuto revocabile la garanzia: da un lato perché aveva equiparato l’azione revocatoria fallimentare ex art. 66 l.f. a quella ordinaria ex art. 2901 c.c. senza distinguere correttamente i relativi presupposti, dall’altro perché aveva qualificato l’atto come gratuito e aveva valorizzato la consapevolezza della banca circa la situazione di difficoltà/insolvenza della concedente. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva tre censure: (1) violazione degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., sostenendo che la revocatoria fallimentare non richiede di dimostrare che l’atto abbia determinato o aggravato lo stato di insolvenza, ma solo il pregiudizio ai creditori secondo i criteri dell’eventus damni; (2) violazione degli artt. 2901, comma 2, 1453 e 1174 c.c., contestando la qualificazione della concessione di ipoteca come atto gratuito e la conseguente irrilevanza dell’elemento soggettivo; (3) violazione degli artt. 66 l.f., 2727 e 2729 c.c., lamentando l’uso di presunzioni e fatti ritenuti non pertinenti e l’omesso esame di circostanze dedotte come rilevanti ai fini della prova della consapevolezza e del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato il decreto del Tribunale di Busto Arsizio e ha rinviato la causa al medesimo tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che l’azione revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l.f. è soggetta ai presupposti sostanziali dell’art. 2901 c.c., ma il giudice di merito deve accertare l’eventus damni con riguardo alla situazione economico-patrimoniale del debitore al momento dell’atto, alla consistenza dei crediti preesistenti e al mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio prodotto dall’atto, secondo una valutazione ex ante; nel caso concreto il tribunale aveva omesso tale verifica rigorosa. Le ulteriori censure restano assorbite dal rinvio.

Norme richiamate

  • art. 66 l. fall.

    "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"

    rinvia alla disciplina codicistica della revocatoria ordinaria; l’azione del curatore è derivata ma conserva i presupposti sostanziali dell’art. 2901 c.c., con adattamenti nel contesto concorsuale

  • art. 2901 c.c.

    costituisce il parametro sostanziale della revocatoria esperibile dal curatore; richiede la verifica del pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni) e dei relativi presupposti soggettivi nei limiti propri della norma

  • art. 98 l.f.

    norma processuale dell’opposizione allo stato passivo utilizzata per contestare l’esclusione della prelazione

  • art. 2901, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione dell’atto come gratuito e la rilevanza dell’elemento soggettivo

  • art. 1453 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in relazione alla natura dell’atto e al sinallagma dedotto

  • art. 1174 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di prestazione e interesse patrimoniale

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione all’uso delle presunzioni da parte del giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alla prova presuntiva e alla valutazione degli indizi

Massime di principio

  • L’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare ex art. 66 l.f. è un’azione derivata che rinvia ai presupposti sostanziali della revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; il contesto concorsuale incide su effetti, legittimazione e competenza, ma non trasforma la causa petendi in un’azione fondata sulla mera determinazione o aggravamento dello stato di insolvenza.
  • Ai fini dell’eventus damni, il giudice deve compiere una verifica rigorosa e concreta della situazione economico-patrimoniale del debitore al momento dell’atto, della preesistenza delle ragioni creditorie e del mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio provocato dall’atto, secondo una valutazione ex ante.
  • Nel giudizio promosso dal curatore, l’onere di provare il pregiudizio alle ragioni dei creditori grava sul fallimento e non può essere invertito sul convenuto beneficiario dell’atto impugnato; quest’ultimo non è tenuto a conoscere l’effettiva situazione patrimoniale del proprio dante causa.
  • La revoca di una garanzia reale non può fondarsi su affermazioni generiche circa la lesione della garanzia patrimoniale: occorre verificare se, per effetto della garanzia, il patrimonio residuo sia divenuto oggettivamente più difficoltoso da aggredire o insufficiente a soddisfare i creditori preesistenti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.