Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4093/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601532

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al CIA per supplenze temporanee e disposto il pagamento di una somma

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 507/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere il diritto al compenso individuale accessorio relativo a contratti di supplenza temporanea come personale ATA per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché a corrispondere euro 1.478,70, oltre interessi legali. Il TAR ha rilevato d’ufficio possibili profili di inammissibilità, poiché nel fascicolo non risultava depositata la prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e la procura risultava priva di firma digitale e asseverazione. Inoltre, il giudice ha evidenziato che, prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, non è possibile attivare il giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dato avviso alle parti dei possibili profili di inammissibilità rilevati d’ufficio, limitandoli alle questioni concernenti la prova della notificazione del titolo esecutivo, la regolarità della procura e il rispetto del termine di 120 giorni. Ha assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie su tali questioni e ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sull’ottemperanza né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    dà avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a.

    Il giudice, rilevata d’ufficio una possibile questione decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve avvisare le parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata implicitamente dal riferimento al giudizio di ottemperanza, ma il testo non espone una specifica interpretazione dell’articolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può rilevare d’ufficio possibili profili di inammissibilità e, prima di decidere, deve sottoporli al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie.
  • La procedura di ottemperanza non può essere attivata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva, secondo l’orientamento richiamato dal giudice.
  • Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, deve risultare provata la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione obbligata.
  • La regolarità della procura alle liti, inclusa la firma digitale e l’asseverazione quando richieste, costituisce una questione preliminare verificabile nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.