Sentenza n. 1164/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio del nulla osta al conseguimento di una nuova patente di guida e provvedimento della Motorizzazione Civile che ha impedito l’ammissione alla prova pratica per la patente di categoria B
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 428/2025, che aveva annullato il precedente diniego prefettizio relativo al nulla osta al conseguimento di una nuova patente dopo il decorso del triennio dalla cessazione della sorveglianza speciale e dalla revoca della patente. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, la declaratoria di nullità e/o l’annullamento del provvedimento della Motorizzazione dell’11 giugno 2025, con cui gli era stata preclusa la partecipazione alla prova pratica, nonché, con motivi aggiunti, del successivo diniego prefettizio del 6 agosto 2025. Ha dedotto la violazione dell’art. 120 del Codice della strada nella formulazione anteriore alla legge n. 177/2024, l’eccesso di potere e la manifesta contraddittorietà, sostenendo che i provvedimenti amministrativi avessero violato o eluso il precedente giudicato e illegittimamente mantenuto un ostativo informatico al rilascio della patente. Le domande di ottemperanza erano già state respinte con sentenza parziale n. 1655/2025; il presente giudizio riguardava quindi la residua domanda di annullamento. Il TAR ha rilevato che il diniego prefettizio era fondato sul nuovo testo dell’art. 120, comma 3, del Codice della strada, introdotto dalla legge n. 177/2024, applicabile in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la residua domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, indicando come giudice munito di giurisdizione l’Autorità giudiziaria ordinaria. Il Collegio ha ritenuto che il nuovo secondo capoverso dell’art. 120, comma 3, del Codice della strada, stabilendo che, anche per il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca e il decorso del triennio, non devono sussistere le situazioni preclusive previste dal comma 1, abbia esteso i requisiti morali ostativi tanto alla prima patente quanto alla nuova patente. Il diniego fondato sull’assenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120, comma 1, integra però esercizio di attività vincolata, sia nei presupposti sia nel contenuto, e incide su una posizione di diritto soggettivo; pertanto la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il ricorrente può riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 120, comma 1, Codice della strada
Prevede requisiti soggettivi e morali ostativi al conseguimento della patente; il diniego fondato sulla loro mancanza costituisce esercizio di attività vincolata e incide su una posizione di diritto soggettivo.
art. 120, comma 3, Codice della strada
in ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1
A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, i requisiti morali del comma 1 si applicano anche al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca e il decorso del triennio.
art. 9 legge 25 novembre 2024, n. 177
Ha introdotto nel comma 3 dell’art. 120 del Codice della strada il capoverso che estende alla nuova patente le situazioni preclusive previste dal comma 1.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria.
Massime di principio
- Il diniego del rilascio della patente fondato sull’assenza dei requisiti morali previsti dall’art. 120, comma 1, del Codice della strada costituisce esercizio di un potere interamente vincolato e incide su una posizione di diritto soggettivo; le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, i requisiti morali ostativi previsti dall’art. 120, comma 1, del Codice della strada si applicano anche al conseguimento di una nuova patente dopo la revoca e il decorso del periodo triennale previsto dall’art. 120, comma 3.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; pertanto, il nuovo testo dell’art. 120, comma 3, è applicabile ai dinieghi adottati dopo la sua entrata in vigore.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1699/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1700/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 1701/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14209/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14210/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 7 ago 2026Sentenza n. 14212/2026 - Roma, Sezione 1B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →