Cassazione Civile, Ordinanza n. 24721/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso a seguito di PVC, relativo a più annualità e fondato sull'applicazione degli studi di settore, con recupero di IVA, IRPEF, IRAP, sanzioni, interessi e accessori. Dopo il rigetto in primo grado e l'accoglimento solo parziale in appello, proponeva ricorso per cassazione con 14 motivi. In sintesi, deduceva: omesso esame e falsa motivazione su varie eccezioni già prospettate nei gradi di merito; illegittimità dell'accesso per violazione delle garanzie dello Statuto del contribuente; illegittimità dell'ordine di servizio dei verificatori; illegittimità dell'accertamento per l'anno 2003 basato sulla discrepanza tra incassi POS e corrispettivi registrati; illegittimità delle sanzioni per omessa/tardiva registrazione di corrispettivi IVA; invalidità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/delega; illegittimità dell'accertamento per l'anno 2001 fondato sugli studi di settore, per asserita assenza dei presupposti, difetto di motivazione, mancato uso di più presunzioni, questione di costituzionalità dell'art. 62-sexies d.l. 331/1993, disapplicazione del d.m. 30 marzo 1999, nonché omessa pronuncia su sanzioni e interessi e sull'asserita non acquiescenza all'accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili la maggior parte dei motivi per violazione del principio di autosufficienza e per mancata specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, nonché per novità di alcune censure. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sottoscrizione/delega dell'avviso di accertamento, richiamando il principio per cui la delega deve indicare nominativamente il delegato e l'Amministrazione deve provarne l'esistenza in caso di contestazione; nel caso concreto ha però dato atto che la CTR aveva accertato la prova della valida delega. Ha ritenuto infondato anche il motivo di costituzionalità degli studi di settore, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ne afferma la compatibilità con la Costituzione in quanto il contribuente può fornire prova contraria e, nell'accertamento standardizzato, è imposto il contraddittorio preventivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure di legittimità sono state scrutinare alla luce dei vizi dedotti, ma molte sono state dichiarate inammissibili perché non autosufficienti o nuove.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una esposizione sommaria e logicamente ordinata dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda; l'inosservanza comporta inammissibilità.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nella doglianza sul difetto di motivazione, ma le censure sono state respinte perché la sentenza di merito era ritenuta sufficientemente motivata sui punti esaminati.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla motivazione della sentenza di merito.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per dedurre insufficienza di motivazione della sentenza tributaria.
art. 12, comma 2, L. 212/2000
La censura sull'omessa informazione della facoltà di farsi assistere da un professionista è stata ritenuta infondata e, in parte, inammissibile per novità.
art. 7 L. 212/2000
La censura sulla motivazione dell'ordine di servizio è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 39, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato nella censura sull'illegittimità dell'accertamento per il 2003, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato nella censura sull'accertamento IVA del 2003.
art. 2 d.P.R. 195/1999
Richiamato nella censura sulla sanzione per tardiva registrazione dei corrispettivi.
art. 23 d.lgs. 546/1992
Richiamato per il principio di non contestazione nel processo tributario, ma la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione, ma senza accoglimento della doglianza.
art. 42 d.P.R. 600/1973
L'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da funzionario da lui delegato; in caso di contestazione, l'Amministrazione deve provare la delega. La delega deve indicare il nominativo del delegato, pena nullità se si tratta di ordine di servizio in bianco.
art. 4 L. 241/1990
Richiamato nella censura sul difetto di sottoscrizione della delega.
art. 5, comma 2, L. 212/2000
Richiamato nella censura sull'inesistenza dell'atto per difetto di sottoscrizione.
art. 5 d.lgs. 218/1997
Richiamato nella censura sugli studi di settore e sulle esimenti del contribuente.
art. 62-sexies d.l. 331/1993
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
d.m. 30 marzo 1999
Richiamato nella censura di disapplicazione degli studi di settore; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato nella censura finale sulle sanzioni e interessi.
art. 10 L. 212/2000
Richiamato nella censura finale sulle sanzioni e interessi.
art. 25, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il regime del fascicolo di parte nel processo tributario.
art. 369 c.p.c.
Richiamato per l'onere di deposito/richiesta di trasmissione del fascicolo e per gli oneri di specificazione del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile una censura che si risolva in una mera elencazione cronologica e disorganica di atti e doglianze, senza una chiara e sintetica ricostruzione del fatto sostanziale e processuale e senza specifica indicazione delle ragioni di critica alla sentenza impugnata.
- L'onere di autosufficienza richiede che il ricorrente indichi e, quando necessario, trascriva gli atti e i documenti rilevanti, non potendo la Corte supplire alle lacune del ricorso mediante ricerche negli atti di merito.
- Le questioni non prospettate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo rilievo d'ufficio.
- In tema di avviso di accertamento tributario, la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del funzionario delegato costituisce requisito essenziale; in caso di contestazione, grava sull'Amministrazione l'onere di provare la valida delega, che deve indicare nominativamente il delegato e non può consistere in una delega generica o in bianco.
- Gli studi di settore sono compatibili con la Costituzione e con il sistema dell'accertamento tributario in quanto l'accertamento standardizzato deve essere accompagnato dal contraddittorio preventivo e consente al contribuente di fornire prova contraria specifica.
- Nel giudizio tributario, la deduzione di omessa pronuncia o di omesso esame di atti e difese richiede una puntuale indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti e della loro collocazione nei fascicoli, altrimenti la censura è inammissibile.
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