Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/829

Regolamento delegato (UE) 2018/829 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R0829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 sui requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali. L’intervento aggiorna numerosi allegati tecnici per allinearli al progresso tecnico, alle norme UNECE e a esigenze pratiche dei costruttori, ad esempio su sterzatura, compatibilità elettromagnetica, dimensioni massime, dispositivi di illuminazione e dispositivi meccanici di accoppiamento. Introduce inoltre una disciplina transitoria per consentire, per un periodo limitato, il rilascio di omologazioni e la commercializzazione di prodotti conformi alla versione precedente del regolamento. Il regolamento entra in vigore con urgenza il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 sui requisiti di sicurezza funzionale per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, con aggiornamento di vari allegati tecnici e di norme transitorie.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli agricoli e forestali e, per i profili tecnici richiamati, ai loro sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nell’ambito dell’omologazione UE prevista dal regolamento (UE) n. 167/2013. Incide sulle autorità nazionali competenti al rilascio delle omologazioni e all’immissione sul mercato, immatricolazione o entrata in servizio dei veicoli e dei prodotti omologati. Le modifiche riguardano in particolare specifiche categorie di veicoli (tra cui T, C, R, Tb e Cb) e alcuni rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate; il regolamento prevede disposizioni transitorie per le omologazioni e la commercializzazione basate sulla versione del regolamento applicabile all’8 giugno 2018.

Modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 sui requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli agricoli e forestali

Il regolamento interviene sul quadro tecnico dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2015/208, adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 167/2013. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di aggiornare riferimenti UNECE, correggere errori redazionali e adeguare alcuni requisiti al progresso tecnico, anche per tenere conto dell’evoluzione dei veicoli e delle prassi costruttive.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano i veicoli agricoli e forestali, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti oggetto di omologazione UE. L’impatto operativo si estende alle autorità nazionali competenti al rilascio delle omologazioni, all’immissione sul mercato, all’immatricolazione e all’entrata in servizio dei prodotti conformi ai tipi omologati. Le disposizioni tecniche toccano in particolare le categorie T, C, R, Tb e Cb, nonché rimorchi e attrezzature intercambiabili trainate cui si applica il regolamento (UE) n. 167/2013.

Disposizioni transitorie

Con l’inserimento dell’articolo 40 bis nel regolamento delegato (UE) 2015/208, il legislatore UE disciplina il passaggio dalla vecchia alla nuova versione. Fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali possono continuare a rilasciare omologazioni secondo la versione del regolamento applicabile all’8 giugno 2018. Fino al 30 giugno 2019 possono inoltre consentire l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in servizio di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti basati su un tipo omologato secondo la medesima versione previgente.

Aggiornamento delle norme UNECE richiamate

L’allegato I è integrato con una nota chiarificatrice: quando i regolamenti UNECE elencati nella tabella prevedono disposizioni transitorie, tali disposizioni si applicano, salvo date alternative espressamente previste dal regolamento; inoltre, i costruttori possono fare affidamento anche sulle modifiche successive a quelle elencate. La finalità è evitare incertezze applicative, considerato che i regolamenti UNECE sono frequentemente aggiornati.

Sterzatura e requisiti funzionali

Gli allegati IV e V sono aggiornati per la sterzatura. Per i veicoli Tb e Cb con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h ma non superiore a 60 km/h si applicano i requisiti della norma ISO 10998:2008, Amd 1:2014; per i trattori della categoria Cb l’azione sterzante deve essere conforme al punto 3.9 dell’allegato XXXIII. Quanto alla forza sul comando dello sterzo, la nuova formulazione richiede che, per descrivere un cerchio di raggio 12 m partendo dalla posizione rettilinea, la forza non superi 25 daN nel caso di dispositivo integro.

Illuminazione, segnalazione laterale e visibilità

L’allegato XII viene modificato per razionalizzare i requisiti di presenza e collocazione di catadiottri e luci di posizione laterali. La presenza del catadiottro laterale è obbligatoria sui veicoli e sui rimorchi indicati oltre determinate soglie di lunghezza; per la luce di posizione laterale, la disciplina è articolata in funzione della lunghezza del veicolo e consente, in alcuni casi, una collocazione semplificata lungo la lunghezza del mezzo. Il regolamento riconosce anche la possibilità che la luce di posizione laterale condivida la superficie di uscita con il catadiottro laterale. In parallelo, è aggiornato il titolo dell’appendice 3 relativo ai pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli di larghezza superiore a 2,55 m.

Compatibilità elettromagnetica

L’allegato XV è adeguato all’evoluzione tecnologica e all’allineamento con il regolamento UNECE n. 10. Le frequenze di prova sono estese fino a 2 000 MHz, con indicazione di bande e modalità di modulazione. Il veicolo deve essere esposto alla radiazione elettromagnetica tra 20 e 2 000 MHz con polarizzazione verticale; per la gamma 20-1 000 MHz si usa la modulazione AM, mentre tra 1 000 e 2 000 MHz si applica la modulazione di impulsi prevista dal testo. Il tempo di esposizione per ciascuna frequenza deve essere sufficiente a consentire una risposta in condizioni normali e comunque non inferiore a 2 secondi.

Dimensioni massime dei veicoli

L’allegato XXI ridefinisce le dimensioni massime consentite. Per i veicoli delle categorie T o C la lunghezza massima è 12 m, la larghezza 2,55 m e l’altezza 4 m; la larghezza può salire a 3,00 m solo se ciò deriva esclusivamente da pneumatici, cingoli di gomma o configurazioni con pneumatici gemellati necessarie alla protezione del suolo, purché la struttura permanente del veicolo resti entro 2,55 m e il veicolo sia comunque omologato con almeno un treno di pneumatici o un insieme di cingoli di gomma che non superi tale soglia. Per la categoria R valgono le stesse soglie generali, ma l’aumento fino a 3,00 m è ammesso solo in due casi: per configurazioni di pneumatici per la protezione del suolo, oppure per la presenza di attrezzature necessarie al funzionamento del veicolo nel rispetto della direttiva 2006/42/CE, con struttura trasportabile comunque limitata a 2,55 m.

Dispositivi protettivi e larghezza dei dispositivi installati

Gli allegati XXVI, XXVII e XXVIII sono adattati alle nuove larghezze massime. Per le strutture protettive posteriori si precisa che la larghezza del dispositivo non può superare 2,55 m e deve rispettare limiti di distanza rispetto alle estremità laterali e all’asse posteriore. Per la protezione laterale e per le piattaforme di carico, il criterio è che la larghezza del veicolo o del dispositivo resti entro la larghezza massima complessiva del veicolo o entro 2,55 m, se inferiore.

Dispositivi meccanici di accoppiamento

L’allegato XXXIV è oggetto di un intervento sostanziale. Viene aggiornata una formula matematica relativa alla prova di cui al punto 3.4.1 e si introduce una regola specifica per i casi in cui un veicolo trainato rimorchi un altro veicolo trainato: in tale ipotesi, il dispositivo meccanico di accoppiamento del primo veicolo deve rispettare i requisiti previsti per i dispositivi di accoppiamento dei trattori. Il regolamento chiarisce anche la possibilità di utilizzare dispositivi meccanici di accoppiamento a tre punti e rafforza le specifiche sui veicoli trainati che trainano altri veicoli.

Rettifiche tecniche

Oltre alle modifiche, il regolamento contiene rettifiche formali e tecniche ad alcuni allegati del regolamento delegato (UE) 2015/208. Queste rettifiche eliminano riferimenti ridondanti nell’allegato I, sostituiscono o sopprimono punti nell’allegato IV, correggono una frase e il titolo di un’appendice nell’allegato XII e correggono la formula relativa a h2 nonché la descrizione di determinate attrezzature intercambiabili trainate nell’allegato XXXIV.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per la sua natura delegata, opera come modifica puntuale del sistema tecnico di omologazione già previsto dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2015/208.

Disposizioni principali

Disposizioni transitorie

Inserito l’articolo 40 bis nel regolamento delegato (UE) 2015/208. Fino al 31 dicembre 2018 le autorità nazionali continuano a rilasciare omologazioni secondo la versione del regolamento applicabile all’8 giugno 2018. Fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono anche l’immissione sul mercato, l’immatricolazione o l’entrata in servizio di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti basati su un tipo omologato secondo la medesima versione previgente.

Aggiornamento delle norme UNECE richiamate

L’allegato I è modificato per aggiungere una nota esplicativa: si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati, salvo date alternative specifiche, e sono accettate anche le modifiche successive a quelle già elencate. Sono inoltre rettificati alcuni errori redazionali nell’elenco dei regolamenti UNECE.

Sterzatura e requisiti di forza al comando

Gli allegati IV e V sono aggiornati per adeguare i requisiti di sterzatura al progresso tecnico e alla norma ISO 10998:2008, in coerenza con il regolamento UNECE n. 79. Per i veicoli Tb e Cb con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h ma non superiore a 60 km/h si applicano i requisiti della ISO 10998:2008, Amd 1:2014; per i trattori Cb l’azione sterzante deve conformarsi al punto 3.9 dell’allegato XXXIII. È anche sostituito il requisito sulla forza sul comando dello sterzo: per descrivere un cerchio di raggio 12 m da posizione rettilinea la forza non deve superare 25 daN su dispositivo integro.

Illuminazione, segnalazione laterale e visibilità

L’allegato XII è modificato per adeguare la presenza e il posizionamento di catadiottri e luci di posizione laterali, nonché per introdurre requisiti specifici per i veicoli di larghezza superiore a 2,55 m. In particolare, il catadiottro laterale e la luce di posizione laterale sono disciplinati con soglie di lunghezza di 4,6 m e con precisazioni sul posizionamento; per i veicoli fino a 6 m e per i telai cabinati è sufficiente una luce in uno dei terzi della lunghezza, mentre per i trattori è ammessa anche la collocazione nel terzo intermedio. È previsto inoltre che la luce di posizione laterale possa condividere la superficie di uscita con il catadiottro laterale. Per i pannelli e fogli di segnalazione è rettificato anche il titolo dell’appendice 3.

Compatibilità elettromagnetica

L’allegato XV è modificato per estendere sino a 2 000 MHz le gamme di frequenza di prova e allineare i requisiti al regolamento UNECE n. 10. È aggiornato il regime di prova con indicazioni sulle frequenze, sulla modulazione del segnale, sull’esposizione tra 20 e 2 000 MHz e sul tempo minimo di esposizione, che non può essere inferiore a 2 secondi per ciascuna frequenza di prova.

Dimensioni massime dei veicoli

L’allegato XXI è riformulato per le categorie T o C e per la categoria R. Per le categorie T o C: lunghezza massima 12 m, larghezza 2,55 m, elevabile fino a 3,00 m se dovuta solo a pneumatici, cingoli di gomma o configurazioni con pneumatici gemellati per la protezione del suolo, con struttura permanente comunque limitata a 2,55 m; altezza massima 4 m. Per la categoria R: lunghezza massima 12 m, larghezza 2,55 m, elevabile fino a 3,00 m in due ipotesi tassative (configurazioni di pneumatici per la protezione del suolo con struttura trasportabile limitata a 2,55 m, oppure attrezzature necessarie al funzionamento del veicolo conformi alla direttiva 2006/42/CE), altezza massima 4 m.

Strutture protettive e dispositivi laterali

Gli allegati XXVI, XXVII e XXVIII sono adattati alla nuova disciplina della larghezza dei veicoli. Per le strutture protettive posteriori la larghezza del dispositivo non deve in nessun caso superare 2,55 m e deve rispettare specifici limiti rispetto all’asse posteriore. Per la protezione laterale e le piattaforme di carico si precisa che la larghezza del dispositivo o del veicolo munito del dispositivo non deve superare la larghezza massima complessiva del veicolo o 2,55 m, secondo il valore inferiore.

Dispositivi meccanici di accoppiamento

L’allegato XXXIV è aggiornato con una nuova formula matematica relativa al punto 3.4.1 e con una nuova regola al punto 2.9: se un veicolo trainato rimorchi un altro veicolo trainato, il dispositivo meccanico di accoppiamento del primo veicolo deve soddisfare i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori. Inoltre, sono adeguate le specifiche per consentire l’uso di dispositivi meccanici di accoppiamento a tre punti sui rimorchi e sulle attrezzature intercambiabili trainate, e sono precisate ulteriori condizioni per i veicoli trainati che trainano altri veicoli.

Rettifiche tecniche agli allegati

L’allegato II rettifica gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento (UE) 2015/208: sono soppressi alcuni riferimenti ridondanti nell’allegato I; nell’allegato IV sono eliminati punti e sostituiti con nuove disposizioni su ISO 10998:2008, azione sterzante e forza sul comando; nell’allegato XII è corretta una frase sul catadiottro e il titolo dell’appendice 3; nell’allegato XXXIV è corretta la formula relativa a h2 e viene precisata la categoria di alcune attrezzature intercambiabili trainate destinate al trattamento di materiali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolisicurezza stradalemacchine agricole e forestalinorme tecnichearmonizzazione tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.