Sentenza n. 1224/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di finanziamento pubblico e approvazione della graduatoria definitiva, nonché dinieghi delle istanze di riesame e autotutela
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato all'avviso regionale per il finanziamento di progetti di inclusione sociale mediante lo sport, presentando il progetto "Cavalcando senza barriere". Dopo l'attivazione del soccorso istruttorio per l'assenza di documenti richiesti, l'amministrazione ha escluso la domanda rilevando un'incoerenza tra l'allegato 2 e l'allegato 3 quanto al numero dei destinatari: 12 nell'allegato 2 e 50 nell'allegato 3. Poiché l'avviso fissava in 12 il numero massimo dei destinatari, la domanda è stata dichiarata non ammissibile. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 6 l. 241/1990 in materia di soccorso istruttorio, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità, il difetto dei presupposti e la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, buona amministrazione e favor participationis. Ha sostenuto che l'indicazione di 50 destinatari costituisse un mero errore materiale contenuto nel foglio excel dell'allegato 3 e che la proposta fosse chiaramente riferita a 12 destinatari. La Regione ha invece sostenuto che la riduzione del numero dei destinatari avrebbe comportato una modifica sostanziale e tardiva della domanda, in violazione dell'autoresponsabilità dei partecipanti e della par condicio. La ricorrente ha inoltre contestato come motivazione postuma l'argomento secondo cui il progetto e il relativo piano economico-finanziario fossero strutturati per 50 beneficiari.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto legittima l'esclusione, poiché il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare sostanzialmente una domanda di partecipazione a una procedura selettiva o di concessione di contributi pubblici. Nel caso concreto, l'indicazione di 50 destinatari non costituiva un refuso isolato e immediatamente riconoscibile: l'intero bilancio e le relative voci di spesa risultavano strutturati per tale numero di beneficiari. La correzione richiesta avrebbe quindi imposto una complessiva e tardiva riformulazione della proposta, non un semplice chiarimento o una regolarizzazione documentale. Il limite massimo di 12 destinatari previsto dal paragrafo 4.1 dell'avviso era chiaro e vincolante, sicché non poteva essere superato invocando il favor participationis, la proporzionalità o la flessibilità amministrativa. L'inammissibilità della domanda e i successivi dinieghi di riesame e autotutela sono stati ritenuti conseguentemente legittimi. Il TAR ha escluso anche la configurabilità di una motivazione postuma, poiché il riferimento alla struttura economica del progetto per 50 beneficiari esplicitava i dati contabili già presenti nella domanda e coerenti con la ragione dell'esclusione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 6 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione con riferimento al soccorso istruttorio; il giudice ha ritenuto comunque non consentita un'integrazione che avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda.
par. 4.1 dell'avviso pubblico
numero massimo di 12 destinatari, a pena di esclusione
Prevede un requisito di ammissibilità chiaro e vincolante, la cui inosservanza determina l'inammissibilità della proposta.
par. 6.1 dell'avviso pubblico
È richiamato quale parametro relativo al numero dei destinatari del progetto.
par. 7.1 dell'avviso pubblico
Prevede la documentazione richiesta per la partecipazione, la cui mancanza aveva inizialmente determinato l'attivazione del soccorso istruttorio.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per la concessione di contributi pubblici, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per consentire una modifica sostanziale della domanda, perché ciò violerebbe i principi di autoresponsabilità dei partecipanti e di par condicio.
- La correzione di un errore può essere ammessa come mero chiarimento solo quando si tratti di un refuso isolato, immediatamente riconoscibile e non incidente sulla struttura sostanziale della proposta; non è invece consentita quando la rettifica richieda la rielaborazione del progetto e del relativo piano economico-finanziario.
- Quando un avviso pubblico stabilisce in modo chiaro e vincolante un limite quantitativo ai destinatari del progetto, il suo superamento comporta l'inammissibilità della domanda e non può essere neutralizzato invocando il favor participationis, la proporzionalità o la ragionevolezza.
- L'illustrazione difensiva di dati contabili già contenuti nella domanda non costituisce motivazione postuma se si limita a esplicitare la portata oggettiva degli elementi posti a fondamento dell'esclusione nel provvedimento impugnato.
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