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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31441/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di oscuramento di contenuti online nella fase di valutazione: il ricorrente chiede la rimozione o il blocco di contenuti ritenuti lesivi (es. diffamatori, violazione della privacy, dati personali obsoleti), mentre il resistente contesta l'iter o la fondatezza della richiesta invocando interessi contrapposti (libertà di espressione, rilevanza pubblica, mancanza di prova di illegittimità). La fase di valutazione riguarda l'accertamento preliminare della fondatezza della richiesta, la proporzionalità della misura e l'eventuale adozione di misure provvisorie in attesa della decisione di merito.

La decisione

Non è possibile determinare l'esito concreto senza il testo della sentenza. In casi tipici il giudice o l'autorità amministrativa può: 1) disporre l'oscuramento/provvedimento cautelare se sussiste un rischio concreto e la misura è proporzionata; 2) rigettare la richiesta se prevalgono interessi di informazione pubblica o manca prova della lesività; 3) imporre soluzioni limitate (es. oscuramento territoriale, deindicizzazione parziale). La decisione di merito valuta onere della prova, proporzionalità, interesse pubblico e misure meno intrusive.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

    Applicato quando la richiesta riguarda la cancellazione di dati personali; il diritto alla cancellazione è bilanciato con diritti di informazione e libertà di espressione. In fase di valutazione si verifica se ricorrono i presupposti dell'art.17 e le eccezioni.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Tutelata la libertà di manifestazione del pensiero; la misura di oscuramento va bilanciata con il diritto all'informazione e alla critica.

  • Direttiva 2000/31/CE (e-Commerce)

    Regola la responsabilità degli hosting provider: in molti casi i prestatori non sono responsabili per i contenuti caricati dagli utenti fino a quando non siano a conoscenza dell'illiceità e non intervengano per rimuoverli.

  • Codice Civile italiano

    Fondamento della responsabilità extracontrattuale per il danno ingiusto; rilevante nelle richieste di risarcimento e nell'accertamento della lesività dei contenuti.

Massime di principio

  • In assenza di prova chiara della lesività, il bilanciamento tra diritto alla reputazione/privacy e libertà di espressione tende a privilegiare la libera informazione; l'oscuramento è una misura straordinaria e proporzionata
  • Il richiedente dell'oscuramento ha l'onere di dimostrare la illegittimità o il pregiudizio concreto e attuale dei contenuti
  • I provider/host non sono automaticamente responsabili: devono intervenire quando messi concretamente a conoscenza dell'illiceità (meccanismi notice-and-takedown)
  • Sono possibili misure cautelari in fase di valutazione ma devono essere motivate, temporanee e meno invasive possibile (es. oscuramento locale, deindicizzazione, redazione parziale)
  • Occorre sempre verificare l'interesse pubblico e la rilevanza storica o informativa dei contenuti prima di accogliere una richiesta di oscuramento

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