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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39712/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna (richiesto con memoria del 24/11/2022) e assenza di motivazione della Corte d'appello sul punto; (2) vizio del verbale di accertamento del tasso alcolemico per mancanza di indicazioni sull'omologazione e sulle revisioni periodiche dell'etilometro, con conseguente dedotta nullità o inidoneità probatoria del verbale e contestazione dell'onere probatorio attribuito alla difesa; (3) mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., posto che l'incidente fu autonomo e non vi furono danni a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in via integrale. Sulla questione dell'etilometro la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, pur essendo l'omologazione e le verifiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, la difesa ha l'onere di allegare elementi concreti che mettano in dubbio il buon funzionamento dello strumento; nel caso di specie la difesa non ha prodotto elementi indiziari né il libretto di manutenzione e gli operanti hanno confermato il regolare funzionamento, per cui il motivo è infondato. Sulla causa di non punibilità (art. 131-bis) la Corte ha confermato che la tenuità non sussisteva alla luce dell'elevatissimo tasso alcolemico (1,77 g/l e 1,72 g/l) e dell'uscita di strada con significativo pericolo per la circolazione; pertanto il beneficio non è applicabile. Quanto alla non menzione, la Corte ha rilevato che la richiesta, pur presentata via PEC, era generica e priva di elementi fattuali idonei a giustificare il beneficio; inoltre la decisione di merito aveva implicitamente motivato il diniego riconducendolo alla gravità del fatto (medesime considerazioni che avevano escluso le attenuanti generiche). Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado è confermata (pena sospesa: 1 anno di arresto e €4.000 di ammenda, revoca patente e confisca del veicolo) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    art. 186, comma 2, lettera c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice applicata per guida in stato d'ebbrezza; la Corte ha ritenuto provato il reato in base alle rilevazioni alcolimetriche e alle circostanze dell'incidente

  • art. 379 del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495)

    art. 379 del relativo regolamento di esecuzione (approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495)

    Prevede omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte, richiamando giurisprudenza, rileva che tali prescrizioni non conferiscono automaticamente valore probatorio decisivo se la difesa non allega elementi che possano far dubitare dell'effettivo buon funzionamento

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza relativa alla validità del verbale alcolimetrico; la Corte non ha ritenuto che sia stata violata la regola tale da privare il verbale di efficacia in assenza di specifiche allegazioni difensive

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede valutazione complessiva ex art. 133 c.p. e che non può essere concessa quando sussistono elementi di grave pericolo (es. tasso alcolemico molto elevato e incidente con uscita di strada)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione del danno e del grado di colpevolezza da valutare congiuntamente per decidere su attenuanti e sulla tenuità del fatto; la Corte lo ha usato come parametro per escludere art. 131-bis e le attenuanti generiche

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Prevede il beneficio della non menzione della condanna; la Corte ha confermato che il giudice d'appello può applicarlo anche d'ufficio ma, se la richiesta è sollevata, è necessario che la parte indichi elementi idonei a giustificarne l'accoglimento, altrimenti il mancato esercizio del potere non richiede motivazione specifica

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di appello il potere di applicare d'ufficio benefici (sospensione condizionale, non menzione, attenuanti); la Corte sottolinea che tale potere non sempre obbliga a motivare la rinuncia, salvo che la parte abbia sollecitato l'esercizio mostrando elementi utili

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Disciplina i "motivi nuovi" in appello; la Corte osserva che la richiesta di non menzione non era un motivo nuovo nel senso preclusivo e poteva essere presa in esame, ma doveva essere supportata da elementi

  • D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495

    D.P.R. 16 novembre 1992, n. 495

    Regolamento di esecuzione del codice della strada che contiene l'art. 379 sulle modalità di omologazione e verifica degli etilometri; la Corte ha richiamato il regolamento per valutare gli obblighi tecnici relativi all'alcoltest

Massime di principio

  • Se manca in processo la documentazione sull'omologazione o sulle revisioni dell'etilometro, non scatta automaticamente la nullità dell'accertamento: la difesa deve allegare elementi concreti (fatti o indizi) che rendano plausibile il malfunzionamento o la mancata omologazione
  • L'accusa è tenuta a dimostrare l'esito dell'accertamento alcolimetrico, ma il rispetto formale delle prescrizioni tecniche (omologazione, revisioni) è verificabile nel contraddittorio e può essere contestato efficacemente solo con specifiche allegazioni da parte della difesa
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede un'apprezzamento globale e comparato degli elementi del fatto (modalità, grado di colpevolezza, danno o pericolo): tassi alcolici molto elevati e condotte che hanno creato concreto pericolo ostano all'applicazione della causa
  • Il giudice d'appello può applicare d'ufficio benefici come la non menzione, ma se la parte formula una richiesta in tal senso deve indicare elementi fattuali idonei a giustificarla; una richiesta generica non obbliga il giudice a motivare specificamente il diniego
  • La motivazione negativa su attenuanti generiche o benefici può essere implicitamente desumibile dalla valutazione di gravità del fatto (es. elevato tasso alcolemico, uscita di strada): ciò può giustificare il rigetto di richieste collegate se le ragioni sono già trattate nella motivazione

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