Sentenza del 09/10/2019 n. 3844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la congruità del prezzo dichiarato per l'acquisto di un complesso immobiliare industriale, pari a 1.050.000 euro, ritenendolo inferiore al valore venale in comune commercio. Sulla base della media di valori OMI, FIMAA e annunci immobiliari, l'Ufficio aveva rettificato il valore dell'immobile a 2.403.864 euro. La società sosteneva invece che il prezzo fosse effettivo e congruo, essendo stato determinato nell'ambito di una procedura sottoposta al controllo del giudice delegato, con pubblicità della vendita, perizia tecnica e considerazione delle condizioni concrete dell'immobile, comprese difformità urbanistiche, abusi edilizi, costi di ripristino e crisi del mercato.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado favorevole alla H.V.L. S.p.A. È stato ritenuto che la vendita, autorizzata e controllata dagli organi della procedura fallimentare, garantisse l'attendibilità del prezzo pattuito e che il prezzo costituisse l'effettivo valore di mercato. I valori OMI, FIMAA e quelli ricavati da annunci immobiliari sono stati considerati dati astratti e non sufficienti, da soli, a dimostrare un maggior valore, poiché non tenevano adeguatamente conto delle condizioni specifiche dell'immobile. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.500 euro, oltre spese generali, tributi e contributi di legge.
Norme richiamate
Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 131/1986
"Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari si assume come base imponibile [...] il valore venale in comune commercio."
La base imponibile dell'imposta di registro, e conseguentemente delle imposte ipotecarie e catastali, è il valore venale in comune commercio, inteso come il più probabile prezzo di mercato risultante dall'incontro tra domanda e offerta. Tale valore deve essere determinato considerando le caratteristiche concrete del bene e le condizioni effettive della vendita.
Art. 52, D.P.R. n. 131/1986
Richiamato dall'Agenzia in relazione al potere di rettifica del valore dichiarato. Nel caso concreto, tuttavia, la rettifica è stata ritenuta non adeguatamente motivata e provata, poiché fondata principalmente su valori medi e astratti non sufficientemente correlati alle condizioni specifiche dell'immobile.
Art. 44, D.P.R. n. 131/1986
La Commissione ha ritenuto applicabile il regime relativo alle vendite giudiziali o comunque caratterizzate da un controllo giudiziario, considerando il prezzo risultante dalla procedura come particolarmente attendibile ai fini della determinazione della base imponibile. Il controllo del giudice delegato e degli organi della procedura ha costituito un limite concreto al potere di rettifica dell'Ufficio.
Massime di principio
- I valori OMI, FIMAA e quelli ricavati da annunci immobiliari costituiscono normalmente parametri di riferimento, ma non sono sufficienti da soli a dimostrare il maggior valore di un immobile o a giustificare una rettifica fiscale.
- L'Amministrazione deve integrare i valori medi con elementi concreti e individualizzanti, riferiti alle caratteristiche del bene, allo stato manutentivo, agli abusi o difformità, ai costi di ripristino, alla situazione del mercato e alle effettive condizioni della vendita.
- Un prezzo determinato nell'ambito di una procedura fallimentare o giudiziaria, preceduta da perizia, pubblicità e autorizzazione del giudice, può essere considerato particolarmente attendibile come espressione del valore di mercato.
- La comparazione con precedenti trasferimenti dello stesso immobile può essere rilevante, ma deve essere valutata tenendo conto della data, delle diverse condizioni economiche e delle eventuali modifiche intervenute nel bene o nel mercato.
- In caso di accertamento di maggior valore, il contribuente può contestare la rettifica dimostrando che il prezzo dichiarato deriva da una reale trattativa o da una procedura di vendita trasparente e che i parametri utilizzati dall'Ufficio non considerano le condizioni concrete dell'immobile.
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