Cassazione Civile, Ordinanza n. 18950/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2008-2011 da un medico convenzionato con il SSN. La CTR aveva accolto l'impugnazione del contribuente e respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione sia per la presenza di personale infermieristico nello studio medico, sia per la limitata entità dei compensi corrisposti, in difetto di prova da parte dell'Amministrazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che nella fattispecie sussistesse l'autonoma organizzazione per i plurimi e non occasionali rapporti con terzi esercenti attività paramedica, integranti attività di supporto alla professione medica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente posto a carico dell'Amministrazione l'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che il giudice di merito si era sostanzialmente attenuto ai principi elaborati dalle Sezioni Unite sull'autonoma organizzazione ai fini IRAP, avendo escluso che l'impiego di personale infermieristico o comunque di prestazioni di carattere esecutivo integrasse, di per sé, il presupposto impositivo. La Corte ha inoltre rilevato che, in concreto, l'Agenzia aveva sostenuto di avere provato la presenza di prestazioni rese da terzi qualificati senza però riportare in ricorso gli atti rilevanti, in violazione del principio di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di violazione di legge dedotto in cassazione
artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997
sono le norme che individuano il presupposto dell'IRAP, legato tra l'altro all'autonoma organizzazione
art. 2697 c.c.
viene richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che la CTR lo abbia violato nel caso concreto
art. 360 c.p.c.
indica il vizio denunciato di violazione di legge
Massime di principio
- Il presupposto dell'IRAP per il lavoratore autonomo sussiste solo quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale che superi la soglia di un apporto meramente esecutivo.
- Nel caso del medico convenzionato con il SSN, l'utilizzo di personale con funzioni di segreteria o di assistenza esecutiva non integra di per sé autonoma organizzazione, salvo che dalle concrete modalità di impiego emerga un contributo organizzativo significativo alla produttività del professionista.
- Ai fini del controllo di legittimità, la censura che invochi l'esistenza di elementi fattuali favorevoli alla parte ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando nel ricorso gli atti e i documenti rilevanti su cui la doglianza si fonda.
- La valutazione dell'autonoma organizzazione richiede un accertamento in concreto delle modalità qualitative e quantitative delle prestazioni di lavoro altrui e dei mezzi strumentali disponibili, non essendo sufficiente un richiamo astratto all'entità del reddito o alla mera presenza di collaboratori.
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