Cassazione Penale, Sentenza n. 14023/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 (violazione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era che il provvedimento questorile di rimpatrio non conteneva l'ingiunzione di "fare rientro" nel luogo di residenza (Perugia), elemento che il ricorrente riteneva indispensabile e inscindibile dal divieto di ritorno nel Comune di Cortona; perciò il foglio di via sarebbe stato privo di uno degli elementi essenziali e dunque illegittimo, facendo venir meno il presupposto del reato contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio consolidato secondo cui il provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve contenere congiuntamente l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza e l'ordine di fare rientro nel luogo di residenza, unitamente al divieto di ritornare nel Comune dal quale è allontanata. L'omissione dell'ordine di rientro rende il provvedimento difforme dalla fattispecie legale e nullo per carenza di un elemento essenziale; il giudice penale può sindacare tale illegittimità e disapplicare il provvedimento, venendo meno il presupposto del reato ai sensi dell'art. 76 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011. Di conseguenza la condanna della Ciurar è stata annullata (con esito pratico: proscioglimento/annullamento per insussistenza del fatto, come richiesto anche dal Procuratore Generale).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011, art. 2
"qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate"
La Corte interpreta l'art. 2 nel senso che richiede congiuntamente (1) l'accertamento che la persona sia fuori del luogo di residenza e (2) l'ordine di farvi rientro; tali prescrizioni sono condizioni inscindibili per la validità del provvedimento questorale e per l'integrazione del reato di cui all'art. 76 comma 3.
D.Lgs. n. 159/2011, art. 76 comma 3
Il reato consiste nella violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'art. 2; se il provvedimento manca di un elemento essenziale (es. ordine di rientro), viene meno il presupposto del reato.
Legge n. 241/1990, art. 21-septies
La nullità strutturale dell'atto amministrativo può derivare dalla carenza di elementi essenziali; la Corte richiama la possibile nullità del provvedimento questorale quando manchi l'elemento essenziale previsto dalla legge.
Legge n. 241/1990, art. 21-octies
Parametri di sindacabilità dell'atto amministrativo (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che il giudice penale può controllare nel valutare la legittimità del provvedimento impugnato.
Costituzione, art. 16
Tutela della libertà di circolazione e soggiorno; giustifica un più attento sindacato giurisdizionale a posteriori degli atti che ne limitano l'esercizio.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Cost. n. 68/1964, numerose sentenze di Cassazione Sez. I)
Supportano l'interpretazione secondo cui l'ordine di rientro è funzionale al carattere preventivo e non punitivo del foglio di via; la giurisprudenza di legittimità è stata richiamata come consolidata nel senso dell'inscindibilità delle prescrizioni.
Massime di principio
- Per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio è necessaria la concomitante indicazione che la persona si trovi fuori del luogo di residenza e l'ordine di fare immediato rientro nel luogo di residenza; le due prescrizioni sono inscindibili.
- L'omissione dell'ordine di rientro rende il provvedimento amministrativo carente di un elemento essenziale e suscettibile di nullità strutturale; in tal caso viene meno il presupposto del reato per violazione del foglio di via.
- Il giudice penale ha il potere-dovere di sindacare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento amministrativo che integra il presupposto del reato, potendo disapplicarlo se ne accerta la nullità o l'illegittimità tale da far venir meno il fatto.
- La misura del foglio di via ha natura preventiva (non punitiva) e mira a ricondurre il soggetto al luogo di residenza dove può essere meglio controllato; senza indicazione della destinazione l'atto perderebbe questa ratio.
- Nei casi in cui il destinatario sia privo di una residenza effettiva la misura presenta problemi applicativi: l'assenza dell'ordine di rientro potrebbe essere giustificata solo da specifiche esigenze, ma in generale ciò impedisce l'applicazione legittima del foglio di via.
- In analoghe controversie difensive conviene contestare la validità formale del provvedimento questorale (mancanza di elementi essenziali, mancanza di motivazione sugli elementi di fatto) per ottenere la disapplicazione e la esclusione della rilevanza penale della condotta.
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