Ordinanza n. 354/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale, prot. n. -OMISSIS-, adottata in data 25 marzo 2026 e notificata in data 02.04.2026, recante rigetto dell'istanza del Luogotenente -OMISSIS- di trasferimento definitivo alla Scuola Allievi Carabinieri di Taranto ai sensi del n. 398 R.G.A.; - della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, prot. n. -OMISSIS-, emessa dal medesimo Comando in data 17 febbraio 2026 e notificata in data 23 febbraio 2026 (Doc. n. 2); - dell'appunto sanitario della 1^ Sezione Medicina Legale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in data 12 febbraio 2026, nella parte in cui qualifica il quadro clinico della coniuge del ricorrente come "rilevante" ma "non eccezionale" (Doc. n.3); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso il parere contrario del Comando Legione Carabinieri Puglia del 20 gennaio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento definitivo dalla Stazione dei Carabinieri di Sava alla Scuola Allievi Carabinieri di Taranto ai sensi del n. 398 R.G.A.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni militari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di trasferimento definitivo, nonché gli atti presupposti, deducendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le gravi condizioni di salute del coniuge, residente a Manduria, e la conseguente necessità di pronta e continua assistenza. Sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l'appunto sanitario che qualificava il quadro clinico come rilevante ma non eccezionale e il parere contrario del Comando Legione Carabinieri Puglia. Il ricorrente ha chiesto incidentalmente la sospensione dell'efficacia del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il trasferimento straordinario previsto dall'art. 398 del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri sia rimesso a un'ampia discrezionalità amministrativa, poiché implica il bilanciamento tra esigenze familiari del militare e interessi pubblici dell'organizzazione. Nel caso concreto, l'Amministrazione ha fornito una motivazione ritenuta ragionevole e specifica, valorizzando sia la carenza di organico della Stazione dei Carabinieri di Sava, sia la limitata distanza, pari a 7 km, tra tale sede e il Comune di Manduria. Non sono stati quindi ravvisati presupposti cautelari per sospendere il diniego. Il rigetto è stato pronunciato impregiudicato il potere dell'Amministrazione di riesaminare l'istanza qualora sopravvengano condizioni organizzative idonee a consentire il trasferimento nel rispetto dell'interesse pubblico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 398 del Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri
La concessione del trasferimento del militare per situazioni straordinarie è oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione ed è subordinata a limiti stringenti.
Il trasferimento straordinario richiede il bilanciamento tra bisogni personali e familiari del militare e interessi pubblici organizzativi; questi ultimi restano prevalenti. L'onere motivazionale rinforzato è predicabile per l'accoglimento dell'istanza, mentre nel caso concreto il diniego è stato ritenuto adeguatamente giustificato.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce uno degli atti presupposti impugnati; l'ordinanza non formula una specifica statuizione autonoma sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
La norma è richiamata a tutela dei dati relativi alla salute, imponendo l'oscuramento nella diffusione dell'ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità
La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il trasferimento straordinario del militare per esigenze personali o familiari è espressione di ampia discrezionalità amministrativa e presuppone il bilanciamento tra le esigenze del richiedente e le necessità organizzative e operative dell'amministrazione di appartenenza.
- Nella valutazione di un trasferimento straordinario, le esigenze personali e familiari del militare restano subordinate all'interesse pubblico organizzativo, sicché il diniego può essere legittimamente fondato su carenze di organico e sulla concreta possibilità di assistere il familiare dalla sede di servizio attuale, quando essa sia prossima al luogo di domicilio.
- Il rigetto della domanda cautelare contro un diniego di trasferimento non preclude all'amministrazione il riesame dell'istanza in presenza di sopravvenienze organizzative che rendano compatibile il trasferimento con gli interessi pubblici di riferimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →