Sentenza n. 1954/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 7 marzo 2023 di esclusione dal concorso per la classe A028 e conseguente depennamento dalle graduatorie di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso del titolo di studio richiesto ma priva dell’abilitazione all’insegnamento prescritta dal bando del concorso indetto con D.D.G. n. 106/2016, era stata ammessa con riserva alle prove in forza di ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, le aveva superate ed era stata ammessa al servizio. Dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5154/2022, aveva riformato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto l’impugnazione del bando, l’amministrazione l’aveva esclusa e depennata dalle graduatorie. La ricorrente ha impugnato tale esclusione, deducendone l’illegittimità; il testo non specifica ulteriormente i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more è intervenuto l’art. 10 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024, che ha previsto un percorso speciale per i docenti ammessi al concorso in forza di provvedimenti cautelari pur se privi dell’abilitazione richiesta. La ricorrente vi ha aderito, sottoscrivendo, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza su posto vacante e disponibile, con obbligo di conseguire 30 CFU/CFA e successiva immissione in ruolo dal 1° settembre 2025. Il TAR ha inoltre rilevato che l’esito richiesto non avrebbe comunque potuto essere favorevole, poiché la sentenza n. 56/2023 dello stesso Tribunale, passata in giudicato, aveva già escluso che il superamento del concorso potesse supplire alla mancanza dell’abilitazione ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, della l. n. 168/2005. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, conv. con mod. dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
l’art. 10 ha introdotto, espressamente, “al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso” indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 e di assicurare il regolare avvio degli anni scolastici successivi, una disciplina speciale destinata ai docenti che avevano partecipato alla procedura concorsuale in forza di provvedimenti cautelari favorevoli, pur essendo privi dell’abilitazione richiesta dal bando;
La disposizione ha introdotto un percorso speciale per i docenti ammessi al concorso in forza di provvedimenti cautelari pur se privi dell’abilitazione richiesta, al quale la ricorrente ha aderito; tale adesione ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
art. 4, comma 2-bis, l. 17 agosto 2005, n. 168
la già citata sentenza n. 56 del 2023, passata in cosa giudicata, ha risolto negativamente il problema se l’avvenuto superamento del concorso possa, o meno, porre nel nulla la mancanza del titolo di abilitazione, tenendo luogo di esso, in virtù dell’articolo 4, comma 2-bis l. 17 agosto 2005, n. 168;
Secondo quanto già stabilito con sentenza passata in giudicato e richiamato dal TAR, il superamento del concorso non può sostituire il titolo di abilitazione richiesto.
Massime di principio
- L’adesione, nelle more del giudizio, a una disciplina speciale sopravvenuta che offre al ricorrente un percorso alternativo per conseguire la posizione professionale perseguita può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso di annullamento.
- Una statuizione passata in giudicato che abbia già escluso la possibilità di supplire alla mancanza di un requisito di ammissione mediante il superamento delle prove concorsuali impedisce di ottenere, in un successivo giudizio, un esito incompatibile con tale accertamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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