Ordinanza n. 4688/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno - notificato il 25.11.2022 - con cui veniva respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale, notificato il 25 novembre 2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nell'ambito della camera di consiglio istruttoria, il Tribunale ha rilevato che il Ministero ha depositato il fascicolo del procedimento senza allegare il parere contrario della Prefettura richiamato nel provvedimento impugnato. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non ha depositato la certificazione richiesta a riscontro del preavviso di rigetto, indicata come allegato n. 4. L'ordinanza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, ma dispone acquisizioni documentali per completare l'istruzione e consentire la successiva trattazione della causa. Il Collegio ha altresì evidenziato la necessità di verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione, la corrispondenza e la visibilità della documentazione nel PAT, anche in relazione alla calendarizzazione delle cause di smaltimento dell'arretrato e agli impegni connessi al PNRR.
La decisione
Il TAR ha disposto, a carico di entrambe le parti, il deposito entro il 22 maggio 2026 della documentazione mancante: il Ministero dovrà produrre il parere contrario della Prefettura richiamato nel decreto impugnato; la ricorrente dovrà depositare la certificazione richiesta a riscontro del preavviso di rigetto. Il Collegio ha rinviato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio istruttoria del 27 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento del diniego, né sono stati valutati fumus, merito o spese di lite.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
Richiamato quale base per disporre il deposito e l'acquisizione degli atti necessari alla completa istruzione della causa.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base dei poteri istruttori del giudice amministrativo per acquisire la documentazione mancante.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto della gestione delle cause arretrate.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato, unitamente all'art. 72-bis c.p.a., in relazione al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato richiama un parere amministrativo contrario non presente nel fascicolo depositato, il giudice può disporne l'acquisizione ai fini della completa istruzione della causa.
- Il giudice amministrativo può assegnare alle parti termini per il deposito della documentazione necessaria a verificare la fondatezza della domanda e la completezza del contraddittorio documentale, rinviando la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio istruttoria.
- Nella gestione delle cause destinate alle udienze di smaltimento dell'arretrato, la verifica della persistenza dell'interesse a ricorrere e della completezza e visibilità della documentazione nel processo amministrativo telematico può essere svolta prima della calendarizzazione della causa per la decisione.
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