Ordinanza n. 897/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’accertamento e la declaratoria della responsabilità del Ministero della Difesa per l’insorgenza della -OMISSIS-a carico del ricorrente, nonché delle ulteriori patologie e/o disturbi e/o aggravamenti ad essa connesse, conseguenziali e/o interdipendenti e comunque il diritto del ricorrente a conseguire il dovuto risarcimento del danno; e quindi per la condanna del medesimo Ministero della Difesa al risarcimento in favore del ricorrente dei danni tutti, non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali, nonché per spese mediche) e patrimoniali (anche con riferimento alla mancata percezione degli incrementi stipendiali per le missioni internazionali cui avrebbe potuto partecipare in assenza della manifestazione -OMISSIS-, nonché per perdita di chances di progressione di carriera, con i conseguenti relativi aumenti stipendiali e differenziali di Trattamento di Fine Servizio e Previdenziali) sofferti dal medesimo in conseguenza della detta patologia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo del Ministero della Difesa, consistente nella mancata adozione di adeguate misure protettive e informative rispetto all’esposizione a uranio impoverito durante missioni estere
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’insorgenza di una patologia tumorale, nonché delle ulteriori patologie, disturbi e aggravamenti connessi. Ha dedotto di avere prestato servizio in missioni operative estere in Somalia, Macedonia e Kosovo, operando in aree interessate da bombardamenti NATO effettuati anche con munizioni contenenti uranio impoverito. Secondo il ricorrente, gli spostamenti con mezzi militari, l’assenza di dispositivi di protezione individuale e di formazione sui rischi, nonché l’utilizzo di alimenti trasformati con acqua locale, lo avrebbero esposto a nanoparticelle e radiazioni nocive, determinando la patologia diagnosticata nel 2005. Ha inoltre richiamato il riconoscimento ministeriale della dipendenza della malattia da causa di servizio e ha domandato il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, delle spese mediche, delle perdite stipendiali, della perdita di chance di partecipazione a missioni internazionali e di progressione di carriera, nonché dei conseguenti differenziali di trattamento di fine servizio e previdenziali. Il Ministero ha contestato la domanda, deducendo l’assenza di prova dell’illecito, della condotta colposa dell’Amministrazione e del nesso causale tra servizio e patologia, rilevando che il militare avrebbe svolto ordinarie mansioni amministrative e che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non sarebbe decisivo ai fini della responsabilità risarcitoria, avente presupposti e regime probatorio diversi. È stata inoltre contestata la prova e quantificazione del danno.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda risarcitoria. Ritenendo controverse e rilevanti ai fini della decisione alcune questioni medico-legali, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione tecnica affidata al Direttore responsabile del Dipartimento di Medicina Legale dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con facoltà di delega a un medico specialista dello stesso Dipartimento. La verificazione è stata circoscritta all’accertamento e alla quantificazione dei danni non patrimoniali, biologico e morale, derivanti dalla patologia tumorale. Il verificatore dovrà determinare il danno biologico permanente e, se del caso, l’invalidità temporanea, indicando la percentuale e i punti di invalidità, nonché valutare l’incidenza della patologia sulle ordinarie attività di vita e i presumibili riflessi soggettivi rilevanti per la liquidazione del danno morale. Il Collegio ha espressamente escluso dall’incarico l’accertamento del nesso causale tra patologia e danni, qualificandolo come questione giuridica riservata al Tribunale, da decidere sulla base degli elementi già acquisiti. Sono stati disciplinati termini, partecipazione dei consulenti tecnici di parte, interlocuzione sullo schema di relazione, deposito della relazione finale e liquidazione delle spese. L’acconto di euro 2.000 è stato posto provvisoriamente a carico del ricorrente, mentre la regolazione definitiva delle spese è stata rinviata alla sentenza definitoria o a separato provvedimento. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 aprile 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire l’accertamento tecnico necessario alla decisione; nel caso concreto è stata utilizzata per la valutazione medico-legale e la quantificazione del danno biologico e morale.
art. 2087 c.c.
È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della responsabilità del Ministero per la mancata tutela della salute del militare, ma l’ordinanza non definisce la sua applicazione nel merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari e l’oscuramento delle informazioni relative allo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia risarcitoria dipende da questioni medico-legali controverse e rilevanti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., anche limitandola alla valutazione e quantificazione del danno.
- L’incarico al verificatore deve essere delimitato alle questioni tecniche, mentre la qualificazione giuridica del nesso causale tra la condotta amministrativa, l’evento lesivo e il danno resta riservata al giudice.
- Il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio non determina, di per sé, l’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, la quale presuppone autonomi elementi costitutivi e un distinto regime probatorio; nell’ordinanza tale questione è lasciata impregiudicata.
- La verificazione può comprendere sia la quantificazione del danno biologico permanente e temporaneo sia la valutazione dell’incidenza della patologia sulle attività quotidiane e della sofferenza soggettiva, quali elementi rilevanti per la liquidazione del danno morale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →