Cassazione Penale, Sentenza n. 49713/2023 del 14/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva in parte riformati rispetto al Tribunale e li aveva comunque ritenuti responsabili per diversi reati (tra cui tentata violenza privata, tentata estorsione, estorsione, lesioni, intralcio alla giustizia per alcuni capi). Le censure lamentavano: violazione di norme penali e processuali (artt. 56, 110, 610, 628, 629 cod. pen.; artt. 192 e 529 cod. proc. pen. ecc.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione; travisamento e erronea valutazione delle prove; mancata considerazione del proscioglimento in udienza preliminare della coimputata (Orienta Keta) e delle presunte contraddizioni della persona offesa (Shahzad); assenza di prova del rapporto di lavoro che avrebbe reso possibile la configurazione dell'estorsione "contrattuale"; contestazione della validità della querela/integrazione per talune fattispecie divenute procedibili a querela dopo modifiche normative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha ritenuto che i ricorrenti in larghissima parte riproducessero questioni di fatto già esaminate e decise in appello senza fornire autonoma e specifica confutazione della motivazione di merito. La Corte ha confermato la valutazione di attendibilità della persona offesa e i riscontri oggettivi richiamati dai giudici di merito (intervento dei Carabinieri, dichiarazioni concordi dei testimoni, certificazioni mediche, immagini di videosorveglianza, messaggi whatsapp). Ha condiviso la qualificazione dei fatti come estorsione (anche nella forma "contrattuale") e ha respinto le doglianze relative alla querela, ritenendo valida l'integrazione del 3 ottobre 2020 come espressione di volontà di perseguire gli autori dei fatti. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando profili di colpa nell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
richiamato per la contestazione di concorso nel reato (reati commessi in concorso); la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze sulla qualificazione del concorso.
art. 110 cod. pen.
richiesto per i fatti commessi in concorso; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 110 nella costatazione del concorso di persone.
art. 610 cod. pen.
violenza privata: contestato sul profilo della procedibilità a querela; la Corte ha ritenuto valida l'integrazione querela del 3 ottobre 2020 e quindi la procedibilità per i fatti così denunciati.
art. 628 cod. pen.
richiamato nella contestazione (reato collegato alla prevaricazione/rapina/reati patrimoniali); la Corte ha escluso la ricostruzione alternativa basata su insolvenza fraudolenta, confermando la qualificazione di estorsione/violenza.
art. 629 cod. pen.
estorsione: la Corte territoriale e la Cassazione hanno confermato la qualificazione come estorsione, anche nella forma cosiddetta "contrattuale", quando la minaccia è diretta a imporre o mantenere un rapporto negoziale.
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato nelle censure relative all'incidente probatorio; la Corte ha considerato legittima la valutazione della congruità delle dichiarazioni raccolte e non ha ammesso la rivalutazione in cassazione.
art. 529 cod. proc. pen.
norma processuale d'appello: i motivi proposti in cassazione risultavano in gran parte ripetizione di ragioni già esaminate in appello, sicché la Cassazione li ha ritenuti non specifici e inammissibili.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
riferito al vizio di motivazione: la Corte precisa che l'omesso esame di un motivo in appello non costituisce automaticamente vizio di motivazione se il motivo è implicitamente assorbito e incompatibile con la ratio decidendi.
art. 616 cod. proc. pen.
prevista la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per ricorsi giudicati manifestamente infondati; applicata ai ricorrenti.
art. 12 cod. proc. pen.
memoria difensiva trasmessa ai sensi dell'art.12 acquisita agli atti; citata nella parte fattuale del procedimento.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile riproporre in modo generico e non specifico questioni di fatto già esaminate in appello: i motivi devono indicare censure di diritto o vizi di motivazione specifici e non la mera richiesta di una diversa valutazione dei fatti.
- Le valutazioni sulla credibilità della persona offesa e dei testimoni sono valutazioni di fatto affidate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione.
- La cosiddetta "doppia conforme" (segnalazione di argomentazioni analoghe in primo grado e in appello) rafforza la tenuta della decisione e rende più difficile il sindacato di legittimità; le due sentenze possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo.
- L'estorsione "contrattuale" può configurarsi quando la minaccia è idonea a costringere la vittima a instaurare o mantenere un rapporto negoziale contrario alla sua autonomia, e non è necessario dimostrare un danno economico immediato distinto dalla costrizione.
- La querela o integrazione di querela può essere ritenuta valida dal giudice del merito anche se ricevuta in forma non rituale, purché emerga chiaramente la volontà di perseguire gli autori del reato; tale accertamento è sottratto al sindacato di legittimità se logicamente e giuridicamente motivato.
- Ricorsi manifestamente infondati o generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie previste dall'ordinamento processuale (art. 616 c.p.p.).
- Per impugnare efficacemente una decisione di merito bisogna proporre motivi di diritto chiari, specifici e argomentati, evitando di limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti non supportate da indicazione puntuale di errori giuridici o logici nella motivazione.
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