Sentenza n. 1803/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - del diniego pervenuto in data 3.4.2026 a mezzo PEC dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, relativamente all’ istanza di accesso agli atti del 10.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai mandati di pagamento relativi a 7.926 fatture, richiesti per verificare pagamenti e ritardi nell’ambito di un giudizio civile
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’azienda ospedaliera all’istanza di accesso documentale del 10 marzo 2026, relativa ai mandati di pagamento emessi in relazione a 7.926 fatture di capitale, nell’ambito di un giudizio civile promosso da una banca cessionaria di crediti vantati verso l’azienda. La ricorrente, a sua volta cessionaria dei crediti in forza di un contratto con la banca, ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione. L’azienda resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. L’istanza era corredata da un file Excel elaborato dalla ricorrente, contenente l’elenco delle fatture, ma rimetteva all’amministrazione la verifica dell’esistenza dei relativi mandati, dell’avvenuto pagamento e dell’eventuale ritardo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. L’istanza è stata qualificata come generica, massiva ed esplorativa: chiedeva l’ostensione di un numero abnorme di mandati di pagamento, riferiti a un arco temporale di dodici anni, senza certezza circa l’esistenza dei documenti e senza determinarne con precisione contenuto e consistenza. Anche l’accesso difensivo deve riguardare documenti specificamente individuati o individuabili e non può trasformarsi in un’attività di ricerca generale affidata all’amministrazione. Il giudice ha inoltre considerato che la richiesta avrebbe imposto all’azienda ospedaliera una complessa ricerca d’archivio, anche manuale, per dati presenti su applicativi informatici non più utilizzati, con rischio di paralisi dell’attività amministrativa. Sono state assorbite le ulteriori eccezioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale, anche quando esercitato per finalità difensive, presuppone una richiesta sufficientemente precisa e circoscritta relativa a documenti individuati o individuabili detenuti dall’amministrazione.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Non sono ammissibili istanze di accesso aventi carattere meramente esplorativo, dirette a ottenere dall’amministrazione una ricerca generale su documenti di consistenza, esistenza o contenuto non determinati.
art. 6 d.lgs. 231/2002
La norma è richiamata quale fondamento della pretesa creditoria azionata nel giudizio civile, prevedendo il risarcimento forfetario di euro 40,00 per i costi di recupero del credito pagato in ritardo.
l. 130/1999
La norma è richiamata quale base del contratto di cessione dei crediti in favore della società ricorrente.
Massime di principio
- Anche l’accesso difensivo deve avere a oggetto documenti specifici, individuati o individuabili con sufficiente precisione; la finalità di difesa non rende ammissibile una richiesta generica o indeterminata.
- È legittimo negare l’accesso quando l’istanza richiede una ricerca massiva ed esplorativa negli archivi dell’amministrazione, volta a verificare previamente l’esistenza dei documenti, il loro contenuto e la sussistenza dei fatti cui si riferiscono.
- Una richiesta di ostensione relativa a un numero abnorme di documenti contabili, riferiti a un lungo arco temporale e a dati non immediatamente reperibili, può essere respinta quando imponga all’amministrazione un’attività di ricerca sproporzionata, anche potenzialmente idonea a paralizzarne il funzionamento.
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