Cassazione Civile, Ordinanza n. 14316/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il curatore di un fallimento agì per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l. fall., di pagamenti eseguiti dalla società poi fallita nei sei mesi anteriori al fallimento in favore di un creditore. I pagamenti erano stati materialmente effettuati da una società di factoring su richiesta della debitrice, nell'ambito di un rapporto di factoring con anticipazione su fatture. La convenuta resistette, sostenendo che si trattasse di pagamenti effettuati con denaro proprio del factor, senza rivalsa verso la fallita, e quindi non pregiudizievoli per la massa; inoltre contestò che il meccanismo potesse qualificarsi come delegazione di pagamento e, comunque, che fosse provata la scientia decoctionis o l'anomalia del mezzo solutorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'operazione come delegazione di pagamento anche se il terzo delegato non era debitore preesistente del delegante, poiché l'art. 1269 c.c. consente la delegatio solvendi anche in assenza di un precedente debito del delegato. Ha poi confermato che il pagamento eseguito dal terzo è revocabile quando il terzo paghi con denaro del fallito oppure, se paga con denaro proprio, abbia esercitato rivalsa prima del fallimento; nel caso di specie, il factor aveva anticipato le somme, ma ciò non escludeva l'alterazione della par condicio, poiché il recupero prima dell'apertura del concorso avrebbe comunque depauperato il patrimonio del fallito. Infine, ha confermato l'applicazione della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza per i pagamenti eseguiti con mezzo solutorio anomalo, qualificando la delegazione di pagamento come mezzo non normale, non assimilabile agli strumenti comunemente accettati in sostituzione del denaro.
Norme richiamate
art. 67 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
primo comma, n. 2; secondo comma, n. 2
disciplina la revocatoria fallimentare dei pagamenti e la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza quando il pagamento avvenga con mezzi anomali.
art. 1269 c.c.
la delegazione di pagamento può sussistere anche fuori dell'ipotesi di preesistente obbligazione del delegato verso il delegante.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La delegazione di pagamento può configurarsi anche quando il terzo che paga non sia già debitore del delegante, purché l'operazione sia espressione di un incarico o autorizzazione al pagamento.
- Ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito da un terzo è rilevante se il terzo usa denaro del fallito oppure, pur usando denaro proprio, abbia esercitato rivalsa prima dell'apertura del concorso; in tali casi si produce comunque un depauperamento della massa.
- La qualificazione di un pagamento come mezzo solutorio anomalo non viene esclusa dalla circostanza che il terzo anticipi somme con logica di recupero su crediti gestiti; ciò può anzi integrare un indice dell'anomalia dell'operazione rispetto alla normale circolazione dei pagamenti.
- In sede di legittimità non è sufficiente dedurre una diversa ricostruzione dei fatti per censurare un accertamento di merito; occorre individuare un vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
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